Reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis codice penale)

1. Introduzione al reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è disciplinata dall’articolo 640-bis del Codice Penale, inserito nel Libro II, Titolo XIII, Capo II, Sezione III, che tratta i delitti contro il patrimonio mediante frode. Questo reato si configura quando un soggetto, attraverso artifici o raggiri, ottiene in modo illecito sovvenzioni, contributi o finanziamenti pubblici, arrecando un danno economico agli enti erogatori.

Comprendere le specificità di questo delitto è fondamentale sia per chi è accusato di truffa aggravata, al fine di costruire una difesa adeguata, sia per chi si ritiene parte lesa e intende tutelare i propri diritti. Questo reato è particolarmente rilevante nei contesti di gestione di fondi pubblici, dove le conseguenze penali possono essere gravi, includendo pene detentive e sanzioni economiche rilevanti.

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2. Testo dell’articolo 640 bis codice penale: condotte punite e pene previste

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Note procedurali dell’articolo 640 bis codice penale

  Arresto in flagranza: È facoltativo, come previsto dall’articolo 381 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.).

  Fermo di indiziato di delitto: È consentito, applicabile nei casi in cui vi siano gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga.

  Misure cautelari personali: Sono consentite, conformemente agli articoli 280 e 287 c.p.p., per garantire la presenza dell’indagato o evitare la reiterazione del reato.

  Intercettazioni: Sono consentite come mezzo di ricerca della prova, ai sensi dell’articolo 266 c.p.p..

  Autorità giudiziaria competente: La competenza è attribuita al Tribunale monocratico, secondo l’articolo 33-ter c.p.p..

  Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio, in base all’articolo 50 c.p.p..

  Udienza preliminare: È prevista come fase del procedimento, secondo quanto stabilito dagli articoli 416 e 418 c.p.p..

  Termini custodiali: I termini di custodia cautelare sono definiti come medi, in base all’articolo 303 c.p.p..

  Bene tutelato: L’obiettivo della norma è una tutela rafforzata dei beni patrimoniali derivanti da prestazioni pubbliche.

  Tipologia del reato: È considerata un’aggravante rispetto all’articolo 640 c.p., con specificità legate all’ottenimento di erogazioni pubbliche.

  Forma di esecuzione del reato: Analogamente all’articolo 640 c.p., il reato si perfeziona tramite l’utilizzo di artifici o raggiri per ottenere indebitamente risorse pubbliche.

  Svolgimento del reato: Si perfeziona al momento della prima indebita percezione, ma ulteriori percezioni possono costituire un proseguimento del reato.

  Natura del reato: È di natura istantanea, ma nei casi di profitti frazionati si considera perfezionato al momento della prima percezione indebita, con possibilità di ulteriori atti che intensificano la gravità.

  Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 7 anni, con possibilità di estensione fino alla metà (non semplicemente a un quarto) in caso di atti interruttivi, come previsto dall’articolo 161, comma 2, c.p..

  Pena accessoria: Prevede l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 32-quater c.p..

  Tentativo: È configurabile in base alla struttura del reato.

  Non punibilità per tenuità del fatto: È possibile, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge.

  Messa alla prova: È consentita, ai sensi dell’articolo 168-bis c.p., anche se si tratta di un’aggravante del reato base di truffa.

4. Esempi pratici del reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Dal punto di vista del presunto autore del reato

  • Mario, imprenditore agricolo
    Mario, titolare di un’azienda agricola in difficoltà economica, presenta una falsa dichiarazione di spese sostenute per l’acquisto di attrezzature agricole mai acquistate. Grazie a questa documentazione ottiene un finanziamento regionale. Tuttavia, durante i controlli emerge l’inesistenza delle spese, e Mario viene accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (Cass. pen. n. 35197/2013)
  • Giulia, amministratrice di una società radiofonica
    Giulia gestisce una società operante nel settore radiofonico e richiede contributi pubblici previsti per le emittenti locali. Per ottenere i finanziamenti, Giulia attribuisce falsamente alcuni ricavi e dipendenti a una società satellite che non possiede i requisiti necessari. Quando emergono discrepanze nei dati contabili, le viene contestata la truffa aggravata. (Cass. pen. n. 33497/2021)
  • Luigi, sindaco di un piccolo comune
    Luigi, sindaco di un comune, utilizza documenti falsificati per richiedere fondi regionali destinati alla ristrutturazione di edifici pubblici. Sebbene il denaro venga effettivamente speso per il Comune, le modalità di ottenimento dei fondi portano a un’accusa di truffa aggravata ai danni della Regione. (Cass. pen. n. 4416/2015)

Dal punto di vista della persona offesa

  • Anna, funzionaria regionale
    Anna, incaricata di verificare la correttezza delle domande per l’erogazione di contributi agricoli, scopre che una società ha presentato documentazione falsa relativa a fatture mai emesse. Sebbene i fondi siano già stati erogati, Anna avvia un controllo incrociato che porta alla denuncia della società per truffa aggravata. (Cass. pen. n. 53650/2016)
  • Marco, responsabile di un ente energetico
    Marco scopre che un’azienda ha ottenuto certificati bianchi dichiarando falsamente di aver realizzato interventi di risparmio energetico. Dopo un’indagine interna, Marco segnala il caso all’autorità giudiziaria, che avvia un procedimento per truffa aggravata contro i responsabili dell’azienda. (Cass. pen. n. 11136/2020)
  • Elena, dirigente di un’agenzia per le PMI
    Elena, responsabile della gestione di un fondo per le piccole e medie imprese (PMI), viene informata che un imprenditore ha ottenuto un prestito garantito dal fondo presentando un’autocertificazione mendace sui ricavi aziendali. Dopo la verifica dei documenti, Elena sporge denuncia per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. (Cass. pen. n. 2125/2021)

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5. Massime della Cassazione, con spiegazione, sul reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

1. Massima:

“In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’Erario della somma anticipata dallo Stato, poiché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi costituzionali.”
(Cass. pen. n. 44189/2022)

Spiegazione:
Se il soggetto indagato restituisce completamente all’Erario quanto indebitamente percepito, non può essere applicata la confisca del profitto illecito. Questo evita che il colpevole sia punito due volte per lo stesso fatto, garantendo il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità delle sanzioni.

2. Massima:

“È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI sulla base di una dichiarazione mendace, atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell’imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità.”
(Cass. pen. n. 2125/2021)

Spiegazione:
Quando un finanziamento è ottenuto tramite autocertificazioni false ma senza artifici o raggiri, si applica il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), non quello di truffa aggravata, che richiede una condotta fraudolenta più articolata.

3. Massima:

“In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, assume valenza decettiva la condotta del responsabile di una società che, al fine di ottenere agevolazioni finanziarie, falsifica la riferibilità di dati essenziali, come il fatturato medio e il numero di dipendenti, impedendo i controlli delle autorità.”
(Cass. pen. n. 33497/2021)

Spiegazione:
La falsificazione di dati aziendali chiave per ottenere contributi pubblici rappresenta una truffa aggravata. Questo tipo di condotta inganna le autorità e ostacola la verifica della legittimità delle richieste.

4. Massima:

“Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture sia con il reato di corruzione, in quanto l’accordo corruttivo può indurre in errore altri funzionari o organi di controllo.”
(Cass. pen. n. 15487/2021)

Spiegazione:
La truffa aggravata può coesistere con altri reati, come la corruzione o la frode nelle pubbliche forniture. Ad esempio, subappalti non autorizzati in un contesto corruttivo possono costituire reati autonomi.

5. Massima:

“Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che ottiene il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) attraverso artifici e raggiri, poiché il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto e il conseguente evento di danno.”
(Cass. pen. n. 11136/2020)

Spiegazione:
Il reato di truffa aggravata si perfeziona con il conseguimento del profitto illecito. Per i certificati energetici, il rilascio stesso rappresenta l’evento che concretizza il danno e il guadagno illecito.

6. Massima:

“In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da quel momento è consentito il trattenimento delle somme percepite.”
(Cass. pen. n. 12278/2020)

Spiegazione:
Il reato si perfeziona quando vengono presentati documenti falsi per trattenere indebitamente le somme erogate, non al momento della semplice approvazione del finanziamento.

7. Massima:

“Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo determina l’illiceità dell’intero contributo erogato, che diviene complessivamente ‘profitto ingiusto’.”
(Cass. pen. n. 53650/2016)

Spiegazione:
Basta falsificare un singolo documento per rendere illegittimo l’intero contributo pubblico. Tutte le somme percepite sono considerate profitto illecito, anche se parte della documentazione è regolare.

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6. Conclusioni sul reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è un reato complesso che coinvolge condotte fraudolente finalizzate a ottenere indebitamente fondi pubblici. Le pronunce della Cassazione evidenziano che questo reato può assumere diverse forme, come la falsificazione di documenti, la presentazione di autocertificazioni mendaci o la manipolazione di dati aziendali.

Il reato si perfeziona nel momento in cui il profitto illecito viene effettivamente conseguito e, in alcuni casi, può concorrere con altre fattispecie, come la frode nelle pubbliche forniture o la corruzione.

Comprendere le modalità con cui viene configurato questo delitto e le sue possibili conseguenze è essenziale per chiunque si trovi coinvolto in situazioni simili, sia come presunto autore del reato sia come persona offesa. Ogni caso presenta particolari criticità che devono essere analizzate con attenzione per garantire una difesa efficace o per tutelare i propri diritti.

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