Reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui – Articolo 639 codice penale

1. Cos’è il reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, previsto dall’articolo 639 del Codice Penale, appartiene ai delitti contro il patrimonio e tutela il diritto di ciascuno a vedere preservato il proprio bene da atti di danneggiamento o vandalismo. La norma punisce chiunque, fuori dai casi più gravi di danneggiamento, deturpa o imbratta beni appartenenti ad altri, distinguendo la gravità della condotta in base alla natura dell’oggetto colpito. Rientrano nella fattispecie comportamenti come scrivere sui muri, sporcare facciate o monumenti, danneggiare mezzi pubblici o arredi urbani.

A seconda dei casi, il procedimento può essere avviato solo su querela della persona offesa oppure d’ufficio, quando il bene danneggiato è di interesse pubblico o artistico. Se sei coinvolto in una vicenda di questo tipo – come indagato o persona offesa – è importante rivolgersi a un avvocato penalista esperto, capace di valutare le strategie più efficaci per la difesa o per ottenere il risarcimento del danno.

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2. Testo dell’articolo 639 codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 639 del Codice Penale descrive in modo preciso quali condotte integrano il reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui e quali pene sono previste per chi le commette. La norma distingue tra beni privati e beni pubblici o di interesse artistico, prevedendo sanzioni più severe quando l’atto colpisce luoghi o oggetti destinati all’uso collettivo o alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.


3. Note procedurali dell’articolo 639 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

In questo paragrafo analizziamo le note procedurali dell’articolo 639 c.p., evidenziando come si svolge l’azione penale, le ipotesi di arresto o misure cautelari e i termini di prescrizione. La comprensione di questi aspetti è fondamentale sia per chi è indagato, al fine di tutelare i propri diritti e valutare le strategie difensive, sia per chi è persona offesa, per conoscere i rimedi disponibili e le tempistiche per richiedere giustizia o risarcimento.

  • Arresto e fermo: Non è previsto l’arresto in flagranza né il fermo di indiziato di delitto per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
  • Misure cautelari personali: Non possono essere applicate misure cautelari personali, come custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari.
  • Intercettazioni: Non è consentito l’uso di intercettazioni telefoniche o ambientali come mezzo di ricerca della prova.
  • Autorità giudiziaria competente:
  • Per l’ipotesi di base (comma 1), la competenza spetta al Giudice di pace, salvo il caso in cui ricorra l’aggravante di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 274/2000, in cui il procedimento passa al Tribunale monocratico.
  • Per le altre ipotesi aggravate, il giudizio è sempre di competenza del Tribunale monocratico.
  • Se il reato è giudicato dal Giudice di pace, la sanzione applicata sarà esclusivamente la multa, secondo quanto previsto dall’art. 52 D.Lgs. n. 274/2000.
  • Procedibilità:
  • Comma 1: Il reato è procedibile solo su querela di parte della persona offesa.
  • Commi 2, 3 e 4: Si procede d’ufficio, senza necessità di querela.
  • Udienza preliminare: Non è prevista, il procedimento segue il rito direttissimo o citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.).
  • Bene giuridico tutelato: La norma protegge il patrimonio del soggetto danneggiato, evitando atti di vandalismo e deterioramento di beni altrui.
  • Tipologia del reato: È un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque.
  • Modalità di esecuzione:
  • Forma libera: Il reato può essere commesso con qualsiasi mezzo idoneo a deturpare o imbrattare il bene.
  • Evento: Si perfeziona nel momento in cui la cosa viene effettivamente danneggiata o sporcata.
  • Natura del reato: È un reato istantaneo, si consuma nel momento in cui l’azione lesiva viene compiuta.
  • Prescrizione: Il termine di prescrizione è 6 anni, salvo interruzioni o sospensioni previste dalla legge.
  • Elemento soggettivo: Richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di deturpare o imbrattare il bene altrui.
  • Tentativo: È configurabile, il che significa che il reato può essere punito anche se l’azione non si è completamente realizzata ma è stata interrotta prima della consumazione.
  • Non punibilità per particolare tenuità del fatto: Può essere riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in particolare quando il reato è di competenza del Giudice di pace, secondo gli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000.
  • Messa alla prova: È possibile accedere alla messa alla prova (art. 168-bis c.p.), salvo i casi in cui il reato sia di competenza del Giudice di pace, per i quali valgono le disposizioni specifiche degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.

4. Esempi di casi reali del reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

In questa sezione presentiamo alcuni esempi pratici di casi reali di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, elaborati in modo semplice ma realistico. Gli esempi mostrano sia la prospettiva del presunto autore, sia quella della persona offesa, evidenziando le dinamiche del reato e le possibili conseguenze legali. Questi casi aiutano a comprendere meglio come la norma si applica nella pratica quotidiana.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Andrea e i graffiti sui vagoni della metropolitana. Andrea, un giovane appassionato di street art, decide di realizzare un graffito su un vagone della metropolitana durante la notte. Il giorno dopo, il personale delle ferrovie denuncia l’accaduto e avvia un’indagine. La sua condotta rientra nell’articolo 639, comma 2, del Codice Penale, poiché l’imbrattamento riguarda un mezzo di trasporto pubblico, configurando un’aggravante rispetto all’ipotesi base del reato.

Marco e il rovistamento nei rifiuti. Marco, in cerca di materiali riutilizzabili, rovista nei cassonetti vicino a un mercato e sparpaglia rifiuti sul marciapiede. I residenti segnalano l’episodio alle autorità, e Marco viene denunciato per imbrattamento del suolo pubblico. Anche se il suo intento non era sporcare, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’abbandono dei rifiuti in strada integra il reato di imbrattamento ai sensi dell’art. 639 c.p..

Luigi e le scritte con lo spray sulla saracinesca di un negozio. Dopo una serata con gli amici, Luigi decide di scrivere con una bomboletta spray una frase su una saracinesca di un negozio. Il proprietario, vedendo la scritta il mattino dopo, presenta querela. Poiché l’imbrattamento è temporaneo e facilmente rimovibile con una pulizia o una riverniciatura, il fatto non viene qualificato come danneggiamento (art. 635 c.p.), ma rientra nel reato di deturpamento e imbrattamento (art. 639 c.p.).

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Il bar di Giuseppe e le vetrine imbrattate con sputi. Giuseppe, titolare di un bar nel centro storico, nota che ogni mattina la vetrina del suo locale è ricoperta di sputi. Dopo aver visionato le telecamere di sicurezza, scopre che un individuo lo fa intenzionalmente ogni sera. Presenta querela per imbrattamento ai sensi dell’art. 639 c.p., poiché la giurisprudenza ha riconosciuto che anche questo tipo di condotta rientra nella fattispecie penalmente rilevante.

L’automobile di Francesca vandalizzata con vernice. Francesca trova la sua auto coperta di vernice spray rossa nel parcheggio del supermercato. Dopo aver denunciato l’accaduto, scopre che il responsabile è un vicino con cui aveva avuto una lite. La Cassazione ha chiarito che se la vernice può essere rimossa con un lavaggio, si configura il reato di imbrattamento (art. 639 c.p.), mentre se il danno è più profondo, si potrebbe rientrare nel reato di danneggiamento (art. 635 c.p.).

L’insegna del ristorante di Paolo deturpata da scritte offensive. Paolo, proprietario di un ristorante, si accorge che l’insegna del suo locale è stata deturpata con scritte ingiuriose fatte con un pennarello indelebile. Poiché il danno non è strutturale ma solo estetico e ripristinabile con una pulizia, il responsabile, una volta identificato, viene denunciato per deturpamento e imbrattamento ai sensi dell’art. 639 c.p..

Se ti trovi coinvolto in un caso simile, sia come persona offesa che come presunto autore del reato, è importante conoscere i tuoi diritti e le conseguenze legali della vicenda. Per una consulenza legale, visita la pagina “Contatti” del sito.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

In questo paragrafo approfondiamo l’interpretazione della Cassazione sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Analizzeremo le principali pronunce giurisprudenziali, spiegando in modo chiaro come i giudici definiscono la condotta penalmente rilevante, distinguono le fattispecie più gravi e precisano le responsabilità del presunto autore. Questa sezione aiuta a comprendere meglio come la legge viene applicata nella pratica.

Massima: «Le ipotesi di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest’ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell’ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità» (Cass. pen., n. 37482/2019). Spiegazione: L’articolo 639 c.p. punisce chi deturpa o imbratta beni altrui, ma se il fatto riguarda immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati, oppure beni di valore storico o artistico, il reato è più grave. In questi casi si applicano pene più severe, poiché il danno riguarda beni di maggiore rilevanza sociale.

Massima: «Risponde del delitto di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen. chi, dopo aver rovistato tra i rifiuti per asportarne parte di suo interesse, abbia abbandonato il resto sulla pubblica via imbrattando conseguentemente il suolo pubblico» (Cass. pen., n. 29018/2018). Spiegazione: Anche il disperdere rifiuti sulla strada dopo averli rovistati costituisce imbrattamento punibile penalmente. Non è necessario che vi sia un’azione diretta di sporcare intenzionalmente: basta che il comportamento causi un’alterazione dello stato del luogo, rendendolo meno pulito o ordinato.

Massima: «Costituisce condotta di “imbrattamento”, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 639 c.p., anche quella che sia consistita nello sputare ripetutamente sulla vetrina di un esercizio commerciale» (Cass. pen., n. 5828/2013). Spiegazione: Anche atti apparentemente di minore gravità, come sputare ripetutamente su una vetrina, possono configurare il reato di imbrattamento. La legge non distingue tra sostanze utilizzate: qualsiasi alterazione che sporchi o renda meno decoroso un bene altrui può essere punita.

Massima: «Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile» (Cass. pen., n. 22370/ 2002). Spiegazione: La differenza tra imbrattamento (art. 639 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) sta nella gravità del danno. Se l’alterazione del bene è temporanea e facilmente ripristinabile, si tratta di imbrattamento. Se invece il danno è più profondo e richiede un intervento significativo per il ripristino, si parla di danneggiamento, che è un reato più grave.

Massima: «La condotta consistente nell’imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall’art. 639 c.p. e non in quella di cui all’art. 635 c.p. (Danneggiamento), mancando un’immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l’aspetto e il valore originario del bene medesimo» (Cass. pen., n. 11756/2000). Spiegazione: Le scritte con vernice sui muri rientrano nell’imbrattamento (art. 639 c.p.) e non nel danneggiamento, se possono essere rimosse senza alterare in modo permanente il bene. Anche se il ripristino può essere costoso, il danno resta superficiale e non strutturale.

Massima: «Non è configurabile il delitto di danneggiamento di edificio militare né quello di distruzione o deterioramento di cose mobili militari ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) nell’ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l’aspetto dell’estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore» (Cass. pen., n. 10428/1989). Spiegazione: Se un bene viene insudiciato o imbrattato, ma resta integro e funzionante, non si tratta di danneggiamento ma di deturpamento o imbrattamento. Questo significa che l’alterazione dell’aspetto estetico è sufficiente per integrare il reato, anche se il bene non ha subito un danno strutturale.

Massima: «Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto» (Cass. pen., n. 2026/2004). Spiegazione: L’invasione arbitraria di terreni demaniali, se accompagnata da imbrattamento o deturpamento, può configurare un reato di natura permanente. Ciò significa che il reato continua a sussistere fino a quando il soggetto non cessa l’occupazione abusiva del terreno.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) punisce chiunque alteri l’aspetto di un bene altrui, sia esso mobile o immobile, mediante condotte che non ne compromettano in modo permanente la funzionalità. La giurisprudenza ha chiarito che anche azioni apparentemente di minore gravità, come sputare ripetutamente su una vetrina, spargere rifiuti per strada o scrivere con vernice sui muri, possono integrare il reato. Quando l’imbrattamento riguarda immobili, mezzi di trasporto pubblici o beni di interesse storico o artistico, le sanzioni previste sono più severe.

È fondamentale distinguere l’imbrattamento dal danneggiamento: mentre il primo provoca un’alterazione temporanea e facilmente ripristinabile, il secondo comporta modifiche più profonde che ne riducono il valore o l’uso. Questa differenza è determinante per le conseguenze penali e rende necessaria una valutazione attenta di ciascun caso.

Se sei coinvolto in una vicenda di deturpamento o imbrattamento, sia come presunto autore sia come persona offesa, è essenziale comprendere le implicazioni legali e tutelare i propri diritti. Per una consulenza legale immediata, visita la pagina Contatti del sito.