1. Introduzione al reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è un reato informatico disciplinato dall’articolo 635-quater del Codice Penale, collocato nel Libro II, Titolo XIII (Delitti contro il patrimonio), Capo I (Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone). Questa norma punisce chi, tramite condotte invasive come l’introduzione di virus informatici, la trasmissione di dati dannosi o l’accesso abusivo, distrugge, danneggia o ostacola il funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui. La pena prevista va da due a sei anni di reclusione, ma può arrivare fino a otto anni nei casi più gravi, ad esempio se il reato viene commesso da un pubblico ufficiale con abuso di potere o tramite minaccia o violenza.
Il reato di danneggiamento informatico può riguardare sia chi attacca i sistemi (ad esempio hacker, dipendenti infedeli o investigatori privati), sia chi ne subisce le conseguenze (aziende, enti pubblici, professionisti o privati cittadini). In entrambi i casi, è essenziale conoscere i propri diritti e le possibili difese legali. Se sei indagato o vittima di un reato informatico, una consulenza legale penalistica può fare la differenza. Per assistenza immediata, visita la pagina “Contatti” e richiedi un appuntamento.
2. Testo dell’articolo 635 quater codice penale: condotte punite e pene previste
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
3. Note procedurali dell’articolo 635 quater codice penale
- Arresto in flagranza: L’arresto è facoltativo quando il reato viene commesso in flagranza, come previsto dall’art. 381 c.p.p.
- Fermo di indiziato di delitto: È consentito nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 635-quater c.p., quindi quando il reato è aggravato.
- Misure cautelari personali: Sono ammissibili, in base agli artt. 280 e 287 c.p.p., in quanto il reato prevede pene detentive superiori ai limiti stabiliti per la loro applicazione.
- Intercettazioni telefoniche e telematiche: Consentite come mezzo di ricerca della prova, ai sensi dell’art. 266 c.p.p., per l’individuazione degli autori del reato e la raccolta di elementi di prova.
- Autorità giudiziaria competente: La competenza a giudicare il reato spetta al Tribunale monocratico, in conformità con l’art. 33-ter c.p.p.
- Procedibilità: Il reato è perseguibile d’ufficio, senza necessità di querela della persona offesa, come stabilito dall’art. 50 c.p.p.
- Udienza preliminare: È prevista nell’iter processuale, in base agli artt. 416 e 418 c.p.p., poiché il reato comporta pene superiori ai limiti stabiliti per il giudizio immediato o direttissimo.
- Termini di custodia cautelare: Sono previsti termini brevi e medi, secondo il comma 2 dell’art. 303 c.p.p., in relazione alla gravità del reato contestato.
- Bene giuridico tutelato: Il reato mira a proteggere i beni giuridici già indicati negli articoli precedenti del Codice Penale, ossia l’integrità e il corretto funzionamento dei sistemi informatici e telematici.
- Tipologia di reato: È un reato comune, ossia può essere commesso da qualsiasi soggetto e non richiede una qualifica particolare dell’autore.
- Forma di esecuzione: La prima parte del comma 1 richiama implicitamente solo il comma 1 dell’art. 635-bis c.p., prevedendo una forma libera di commissione. Negli altri casi, l’azione criminosa è vincolata a specifiche modalità esecutive.
- Svolgimento che perfeziona il reato: Il reato si perfeziona con l’evento, ossia con il verificarsi del danneggiamento o dell’ostacolo al funzionamento del sistema informatico o telematico.
- Natura del reato: È un reato istantaneo, si consuma nel momento in cui il danno si realizza.
- Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 6 anni per la fattispecie base e 8 anni per il reato aggravato (comma 2).
- Elemento soggettivo: È richiesto il dolo generico, quindi la volontà e consapevolezza di arrecare il danno senza necessità di uno specifico fine ulteriore.
- Tentativo: È configurabile, quindi punibile anche se il reato non si è consumato completamente, purché vi sia un principio di esecuzione idoneo a cagionare l’evento dannoso.
- Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto: È possibile per la fattispecie base del reato, ai sensi del comma 1 dell’art. 131-bis c.p., se l’offesa è di particolare lieve entità.
- Messa alla prova: Non è concedibile, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., in quanto il reato prevede pene detentive superiori ai limiti previsti per l’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.
4. Esempi pratici del reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Esempi dalla parte del presunto autore
- Il dipendente che elimina dati aziendali per vendetta
- Marco, impiegato in un’azienda di logistica, viene licenziato per motivi disciplinari. Prima di restituire il computer aziendale, decide di accedere al server centrale e cancellare intere cartelle contenenti dati sui clienti e le spedizioni. Il sistema informatico dell’azienda, un complesso di dispositivi interconnessi, diventa inutilizzabile per giorni. Questo comportamento rientra nel reato di danneggiamento informatico punito dall’art. 635-quater c.p., perché ha reso inservibile un sistema informatico altrui.
- L’hacker che blocca un sito web per protesta
Giovanni, esperto informatico, è in disaccordo con la politica aziendale di una multinazionale. Decide di lanciare un attacco DDoS contro il sito web della società, sovraccaricando il server con richieste artificiali fino a renderlo inaccessibile per ore. Il blocco del sito provoca danni economici e operativi. Anche se Giovanni non ha materialmente distrutto l’hardware, ha ostacolato gravemente il funzionamento del sistema informatico, integrando così gli estremi del reato previsto dall’art. 635-quater c.p.
- Il tecnico che sabota un sistema di videosorveglianza
Luca lavora come tecnico per un’azienda di sicurezza informatica. Dopo un litigio con un cliente, accede da remoto ai dispositivi installati presso la sede della società e disattiva il software di gestione delle telecamere di sorveglianza, rendendo il sistema di sicurezza inutilizzabile. Il danno subito dall’azienda cliente è evidente, e Luca rischia una condanna per il reato di danneggiamento informatico.
Esempi dalla parte della persona offesa
- Il datore di lavoro vittima di sabotaggio informatico
L’azienda di trasporti di Francesco subisce un blocco totale del sistema informatico aziendale. Un ex dipendente, rimosso dall’incarico per motivi disciplinari, si è introdotto nel gestionale amministrativo e ha eliminato i database delle prenotazioni. La ditta è costretta a interrompere il servizio per giorni, subendo danni economici ingenti. In questo caso, il datore di lavoro può sporgere denuncia, dato che il reato è procedibile d’ufficio.
- L’ospedale colpito da un ransomware
L’ospedale pubblico in cui lavora il dottor Alessandro subisce un attacco informatico. Un gruppo di hacker introduce un virus ransomware che crittografa tutti i file contenenti dati dei pazienti, impedendo ai medici di accedere alle cartelle cliniche. L’ospedale è costretto a interrompere alcune prestazioni essenziali finché il problema non viene risolto. Questo è un caso di danneggiamento di sistema informatico con gravi conseguenze, che comporta una pena aggravata.
- L’amministratore di rete che scopre un sabotaggio interno
L’amministratore IT di una società di consulenza scopre che un collega, per vendetta personale, ha modificato il software gestionale aziendale in modo che, a un determinato orario, i dati vengano cancellati automaticamente. Dopo alcuni giorni, il sistema smette di funzionare e i clienti non riescono più a ricevere assistenza. L’azienda presenta una denuncia e l’autore del gesto rischia un processo penale per danneggiamento di sistemi informatici.
L’importanza di una consulenza legale
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5. Massime della Cassazione, con spiegazione, sul reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Massima:
“Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 635-quater cod. pen., per ‘sistemi informatici o telematici’, oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti ‘hardware’) mediante l’installazione di un ‘software’ contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l’esecuzione delle attività per le quali sono state programmate.”
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4470 del 8 gennaio 2020)
Spiegazione:
La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di danneggiamento informatico, previsto dall’art. 635-quater c.p., si applica quando viene compromesso il funzionamento di un sistema informatico o telematico. Questo sistema non è solo il computer o il server, ma comprende anche tutte le apparecchiature collegate, come stampanti, dispositivi esterni e reti di comunicazione. Il reato può quindi riguardare sia danni fisici ai dispositivi, sia manomissioni software che impediscono il normale utilizzo delle risorse informatiche.
Chi distrugge, danneggia o rende inservibile un sistema informatico commette il reato anche se non ha materialmente toccato l’hardware, ma ha introdotto virus o modificato il software in modo da comprometterne il funzionamento. Questo principio è fondamentale per distinguere un semplice malfunzionamento da una condotta penalmente rilevante.
Se sei coinvolto in un caso di danneggiamento informatico, sia come indagato che come persona offesa, è importante comprendere il quadro normativo e le possibili conseguenze legali. Per una valutazione della tua situazione, visita la pagina “Contatti” e richiedi una consulenza.
6. Conclusioni sul reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, disciplinato dall’art. 635-quater c.p., è un reato informatico che tutela l’integrità e il corretto funzionamento di computer, server, reti e dispositivi elettronici. La Cassazione ha chiarito che il reato si configura non solo quando viene danneggiato fisicamente un hardware, ma anche quando un’azione illecita compromette il software necessario per il funzionamento dei sistemi informatici.
Le conseguenze legali possono essere gravi, con pene che vanno dalla reclusione da due a sei anni, e fino a otto anni nei casi aggravati, ad esempio quando il reato viene commesso da un pubblico ufficiale o con violenza. Trattandosi di un reato procedibile d’ufficio, il procedimento penale si avvia automaticamente, senza necessità di querela della persona offesa.
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