1. Cos’è il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’Articolo 635-quater del Codice Penale, punisce chi, con condotte dolose come l’introduzione di virus o l’accesso non autorizzato, distrugge, danneggia o ostacola il funzionamento dell’infrastruttura informatica altrui. A differenza del danneggiamento di dati (Art. 635-bis c.p.), questo reato si concentra sulla lesione all’integrità e alla funzionalità del sistema stesso.
La pena prevista è la reclusione da due a sei anni, con un aumento significativo nei casi più gravi (fino a otto anni), ad esempio quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale o mediante violenza. La corretta qualificazione del danno (se al dato o al sistema) è il primo snodo strategico per la difesa e la quantificazione della pena.
2. Testo dell’articolo 635-quater codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la portata e la severità del reato, è fondamentale analizzare come l’Articolo 635-quater del Codice Penale struttura le condotte punite. La norma stabilisce pene severe per chi distrugge, danneggia o ostacola il funzionamento dei sistemi, tutelando l’integrità dell’infrastruttura digitale. L’analisi è cruciale per distinguere il danno al sistema (Art. 635-quater) dal danno al dato (Art. 635-bis) e valutare l’impatto delle aggravanti sulla pena.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
3. Note procedurali dell’articolo 635-quater codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista procedurale, il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici presenta profili di particolare rilevanza che impongono una difesa specialistica. La severità della pena consente l’applicazione di misure cautelari personali restrittive e, in virtù della sua natura, facilita l’uso di intercettazioni e del captatore informatico. L’analisi precisa di questi aspetti procedurali è fondamentale sia per chi è indagato che per la persona offesa, che può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno.
- Arresto e Fermo di Indiziato: L’arresto è facoltativo in flagranza (Art. 381 c.p.p.). Il Fermo di indiziato di delitto è consentito solo nei casi previsti dal secondo comma (reato aggravato), data la maggiore severità sanzionatoria di tali ipotesi.
- Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali sono pienamente ammissibili (Artt. 280 e 287 c.p.p.), dato che la pena supera i limiti edittali. Le intercettazioni telefoniche e telematiche sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.), facilitando l’individuazione degli autori.
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza spetta al Tribunale monocratico per la fattispecie base e al Tribunale collegiale per le ipotesi più gravi previste dal secondo comma.
- Procedibilità e Udienza: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), a prescindere dalla querela della persona offesa. L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.), trattandosi di un reato con pene elevate.
- Natura e Struttura del Reato: Il reato è di tipo comune e ha natura istantanea, perfezionandosi con l’evento (il danneggiamento o l’ostacolo al funzionamento del sistema). L’esecuzione è libera per la prima parte del comma 1, ma vincolata negli altri casi.
- Elemento Soggettivo e Tentativo: L’elemento psicologico è il dolo generico (volontà e consapevolezza di arrecare il danno). Il Tentativo è configurabile, rendendo punibile anche il solo principio di esecuzione idoneo a cagionare l’evento dannoso.
- Prescrizione e Termini: Il termine di prescrizione è di 6 anni per la fattispecie base e 8 anni per il reato aggravato. I Termini di custodia cautelare sono classificati come brevi e medi (Art. 303 c.p.p.), a seconda della gravità contestata.
- Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è possibile per la fattispecie base. Tuttavia, la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) non è concedibile, poiché il reato prevede pene detentive superiori ai limiti stabiliti per l’applicazione di tale beneficio.
4. Esempi di casi reali del reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Per comprendere in modo concreto il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, è utile richiamare alcuni esempi di casi reali che mostrano come la violazione possa manifestarsi e quali condotte integrino il reato.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Il dipendente che elimina dati aziendali per vendetta. Marco, ex dipendente, accede al server centrale e cancella intere cartelle contenenti dati cruciali. Il sistema informatico dell’azienda, inteso come il complesso di dispositivi interconnessi, diventa inutilizzabile per giorni. Questa condotta rientra nel reato di danneggiamento di sistema punito dall’Art. 635-quater c.p. perché ha reso inservibile l’intera infrastruttura organizzata, non solo i singoli file.
L’hacker che blocca un sito web per protesta. Giovanni lancia un attacco DDoS contro il sito web di una multinazionale, rendendo il server inaccessibile per ore. Anche se l’hardware non è fisicamente distrutto, l’azione ha ostacolato gravemente e dolosamente il funzionamento del sistema telematico (la rete e il server web). Questa condotta integra gli estremi del reato previsto dall’Art. 635-quater c.p., evidenziando che l’illecito colpisce la funzionalità operativa.
Il tecnico che sabota un sistema di videosorveglianza. Luca, tecnico di sicurezza, accede da remoto e disattiva il software di gestione delle telecamere di sorveglianza. Il danno non è solo la perdita di dati, ma il rendere il sistema di sicurezza nel suo complesso inutilizzabile per lo scopo previsto. La sua condotta dolosa configura il reato di danneggiamento di sistemi informatici.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Il datore di lavoro vittima di sabotaggio informatico. L’azienda di Francesco subisce un blocco totale del sistema informatico aziendale a causa di un ex dipendente che ha eliminato i database delle prenotazioni. La ditta è costretta a interrompere il servizio. In questo caso, il datore di lavoro può sporgere denuncia (il reato è procedibile d’ufficio per l’aggravante del pubblico ufficiale se coinvolta, o per la gravità stessa se supera i limiti) per il danno economico ingente subito a causa della lesione al sistema interconnesso.
L’ospedale colpito da un ransomware. L’ospedale pubblico subisce un attacco ransomware che crittografa i file dei pazienti. L’introduzione del virus ha ostacolato il funzionamento del sistema, costringendo l’ospedale a interrompere prestazioni essenziali. Questo è un caso di danneggiamento di sistema informatico con gravi conseguenze, con potenziale pena aggravata data l’utilità pubblica del servizio.
L’amministratore di rete che scopre un sabotaggio interno. L’amministratore IT scopre che un collega ha modificato il software gestionale aziendale per causare una cancellazione automatica dei dati a un’ora prestabilita. Il sistema smette di funzionare. L’autore rischia un processo penale per danneggiamento di sistemi informatici perché la sua condotta mirava a distruggere l’infrastruttura, danneggiando l’operatività dell’azienda di consulenza.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i confini applicativi del reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, fornendo importanti indicazioni sull’elemento soggettivo, sulle modalità della condotta e sulla natura del danno richiesto (ostacolo al funzionamento). Le decisioni della Suprema Corte sono essenziali per distinguere questo reato da quello sul danneggiamento di dati (Art. 635-bis c.p.) e per comprendere quando un intervento informatico diventa penalmente rilevante.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 635-quater cod. pen., per ‘sistemi informatici o telematici’, oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti ‘hardware’) mediante l’installazione di un ‘software’ contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l’esecuzione delle attività per le quali sono state programmate» (Cass. pen., n. 4470/2020). Spiegazione: La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di danneggiamento informatico, previsto dall’art. 635-quater c.p., si applica quando viene compromesso il funzionamento di un sistema informatico o telematico. Questo sistema non è solo il computer o il server, ma comprende anche tutte le apparecchiature collegate, come stampanti, dispositivi esterni e reti di comunicazione. Il reato può quindi riguardare sia danni fisici ai dispositivi, sia manomissioni software che impediscono il normale utilizzo delle risorse informatiche. Chi distrugge, danneggia o rende inservibile un sistema informatico commette il reato anche se non ha materialmente toccato l’hardware, ma ha introdotto virus o modificato il software in modo da comprometterne il funzionamento. Questo principio è fondamentale per distinguere un semplice malfunzionamento da una condotta penalmente rilevante.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici tutela l’integrità e il corretto funzionamento di reti, server e dispositivi. La Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità penale sussiste non solo per il danno all’hardware, ma anche per l’azione dolosa che compromette il software o altera il funzionamento del sistema, rendendolo inutilizzabile o instabile.
Le conseguenze legali sono particolarmente rilevanti (pena fino a otto anni nei casi aggravati) e il reato è procedibile d’ufficio. Il nostro studio è specializzato nel valutare le prove digitali e nell’impostare una strategia difensiva forense efficace. Per ricevere assistenza immediata e affrontare il procedimento con competenza a Siracusa o Catania, richiedi un appuntamento con il nostro studio visitando la pagina Contatti del sito.
