Reato di Favoreggiamento personale – Articolo 378 codice penale

1. Cos’è il reato di Favoreggiamento personale.

Il reato di Favoreggiamento personale, disciplinato dall’Articolo 378 del Codice Penale, è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia che punisce chiunque intervenga dopo la commissione di un reato per aiutare l’autore a sfuggire alle conseguenze penali.

La funzione principale di questa norma è duplice: tutelare il corretto svolgimento delle indagini e garantire l’efficacia delle ricerche dell’Autorità Giudiziaria.

Perché il favoreggiamento sia configurabile, devono sussistere tre presupposti essenziali:

  1. Reato Presupposto: Deve essere stato commesso un delitto (punito con l’ergastolo o la reclusione) o, in forma attenuata, una contravvenzione;
  2. Momento dell’Aiuto: L’aiuto deve essere fornito successivamente alla commissione del reato principale;
  3. Esclusione del Concorso: L’autore del favoreggiamento deve agire fuori dei casi di concorso nel medesimo reato. Se il soggetto aveva concordato l’aiuto prima o durante l’esecuzione del reato principale, risponderà del reato principale stesso e non di favoreggiamento.

Il reato sanziona due tipi di condotte, finalizzate ad aiutare il colpevole:

  • Aiuto all’Elusione Investigativa: Nascondere prove, fornire falsi alibi, distruggere il corpo del reato o fornire false informazioni alle Forze dell’Ordine;
  • Aiuto alla Latitanza/Fuga: Nascondere fisicamente la persona ricercata o aiutarla a sottrarsi alle ricerche (es. fornendo mezzi o documenti).

Il favoreggiamento è un reato che si applica anche quando la persona aiutata, pur indiziata, non è in realtà imputabile (ad esempio per età) o se in seguito risulta che non ha commesso il delitto. La pena base è la reclusione fino a quattro anni.


2. Testo dell’articolo 378 codice penale: condotte punite e pene previste.

L’Articolo 378 del Codice Penale definisce il reato di Favoreggiamento personale, punendo chiunque fornisca un aiuto all’autore di un delitto dopo che il reato è stato commesso e fuori dai casi di concorso nel reato stesso. Il testo chiarisce le due condotte sanzionate: aiutare a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. La pena è modulata in base alla gravità del reato presupposto, con un’importante aggravante specifica se il delitto commesso è l’associazione di stampo mafioso (Art. 416-bis c.p.) e una forma attenuata (multa) per contravvenzioni e delitti minori.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.


3. Note procedurali dell’articolo 378 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Il reato di Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) presenta un regime procedurale meno severo rispetto ad altri delitti contro la giustizia, in gran parte a causa della pena massima contenuta (fino a quattro anni) che esclude l’applicazione automatica della custodia in carcere. Nonostante sia perseguibile d’ufficio, l’assenza di presupposti per l’uso delle intercettazioni e l’ammissibilità di istituti come la Messa alla prova (che porta all’estinzione del reato) e la Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ne fanno un delitto con concrete possibilità di difesa e di accesso a percorsi di estinzione del reato o di non punibilità.

  • Arresto e Fermo: Commi 1 e 2 (Favoreggiamento di delitto grave): L’arresto in flagranza è facoltativo (Art. 381 c.p.p.); Comma 3 (Favoreggiamento di delitto minore o contravvenzione): L’arresto è non consentito. Il fermo di indiziato di delitto è non consentito in tutte le ipotesi.
  • Misure Cautelari Personali: Commi 1 e 2: Sono consentite le misure non custodiali (Artt. 280, 287 c.p.p.). L’applicazione della custodia in carcere è esclusa dato il massimo edittale di quattro anni (Comma 1); Comma 3: Le misure cautelari non sono consentite (essendo la pena la multa).
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono non ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.), in quanto la pena massima non raggiunge i limiti previsti dalla legge.
  • Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.) in tutte le sue varianti.
  • Procedibilità e Udienza: È perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.). L’Udienza preliminare è non prevista (Art. 550 c.p.p.) per via della pena massima di quattro anni (Commi 1 e 2), che lo colloca tra i reati a citazione diretta a giudizio. I termini custodiali sono brevi.
  • Bene Tutelato e Tipologia: Il bene tutelato è il regolare svolgimento del processo (o delle indagini). È un reato comune (può essere commesso da chiunque).
  • Dolo: È richiesto il dolo generico (la coscienza e volontà di aiutare qualcuno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche, senza la necessità di uno scopo ulteriore).
  • Natura e Tentativo: La forma di esecuzione è libera. La sua natura è preferibilmente considerata eventualmente abituale o di permanenza (se l’aiuto si protrae nel tempo, come l’ospitalità a un latitante), piuttosto che istantanea. Il Tentativo è configurabile per l’orientamento prevalente.
  • Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 6 anni (Art. 157 c.p.).
  • Benefici: La Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) è possibile in tutte le ipotesi, in quanto la pena massima è di quattro anni (limite legale per l’accesso). La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) è possibile.

4. Esempi di casi reali del reato di Favoreggiamento personale.

Il reato di Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) si consuma quando l’aiuto a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche avviene dopo che il delitto è stato commesso. L’analisi di casi reali è cruciale per comprendere due aspetti fondamentali: in primo luogo, come la Cassazione interpreti l’esimente per i prossimi congiunti (Art. 384 c.p.) e i suoi limiti; in secondo luogo, come il Favoreggiamento si leghi, talvolta come aggravante mafiosa, a reati di natura permanente (come l’associazione mafiosa), e come l’azione punibile si estenda oltre le indagini preliminari, fino alla fase del dibattimento.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Nascondere il coniuge e il complice (causa di non punibilità parziale).

Carla scopre che suo marito, Mario, ha commesso una rapina. Per sottrarlo alle indagini, lo nasconde nel proprio garage. Insieme a Mario c’è, però, anche Giulio, il suo complice, che non ha alcun legame di parentela con Carla. Carla decide di nasconderli entrambi, fornendo loro cibo e negando alla Polizia Giudiziaria di averli visti. Carla è perseguibile per l’aiuto a Giulio, ma non per l’aiuto a suo marito. L’aiuto fornito al marito (prossimo congiunto) è coperto dall’esimente dell’Art. 384 c.p. (causa di non punibilità) per motivi familiari. Tuttavia, la giurisprudenza stabilisce che se il favoreggiatore poteva scindere la posizione del congiunto da quella dell’estraneo, ma aiuta consapevolmente anche l’estraneo (Giulio), l’esimente non si applica a quest’ultimo. Carla risponde quindi di Favoreggiamento personale solo per l’aiuto a Giulio.

Falso alibi e ostacolo all’acquisizione di prova (reato di pericolo in giudizio).

Luca è accusato di omicidio e il processo è in fase dibattimentale. Marco, un suo amico, viene chiamato a testimoniare. Durante l’esame testimoniale, Marco inventa un dettagliato falso alibi per Luca, affermando di aver trascorso con lui l’intera serata del delitto in un luogo pubblico. Luca viene comunque condannato grazie ad altre prove schiaccianti (intercettazioni e DNA). Marco commette Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) anche se il suo falso alibi non ha funzionato. Il reato è un delitto di pericolo, quindi basta che la condotta abbia creato un ostacolo, anche temporaneo o limitato, all’accertamento della verità. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il favoreggiamento è configurabile non solo nella fase investigativa, ma anche quando si cerca di turbare l’attività di acquisizione della prova da parte del giudice in fase dibattimentale.

Ospitalità a un capoclan latitante (Favoreggiamento aggravato mafioso).

Sig. Luigi, residente in un paese ad alta densità mafiosa, ospita nella propria cantina Boss Verdi, noto latitante e capoclan della zona. Luigi è consapevole della qualifica di Boss Verdi e sa che la sua cattura comprometterebbe l’operatività dell’associazione mafiosa. Per tre mesi, Luigi gli fornisce cibo, medicine e un telefono criptato. Luigi risponde di Favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa (Art. 416-bis c.p.). La condotta di aiuto a sottrarsi alle ricerche di un capoclan, in un contesto mafioso, è vista come un ausilio all’intera associazione. In questo caso, data la natura permanente del reato presupposto (associazione mafiosa), il Favoreggiamento si configura solo se l’aiuto è fornito dopo la cessazione dell’associazione o, come in questo caso, come agevolazione (che è una forma aggravata), poiché aiutare il vertice ne rafforza il potere e l’operatività. L’aggravante comporta una pena non inferiore a due anni.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Favoreggiamento personale.

Il reato di Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) è un delitto di pericolo la cui configurabilità dipende da un presupposto cruciale: l’azione deve avvenire dopo che il reato principale è stato consumato e fuori dai casi di concorso. La Corte di Cassazione ha avuto il compito di definire l’ampiezza di questa norma, stabilendo che la condotta punibile si estende all’ostacolo dell’attività investigativa anche nella fase di giudizio e ha chiarito i delicati confini tra il Favoreggiamento e il concorso nel reato permanente (come l’associazione mafiosa). Le pronunce sono altresì fondamentali per estendere l’applicazione dell’esimente per motivi familiari (Art. 384 c.p.) a situazioni di inscindibilità con la posizione di un terzo estraneo.

Estensione della causa di non punibilità (Art. 384 c.p.) al terzo.

Massima: «In tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen., postulando uno stato di necessità, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l’estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell’estraneo, agisca anche in favore di quest’ultimo» (Cass. pen., n. 32578/2022).

Spiegazione: L’Art. 384 c.p. esclude la punibilità per chi commette reati (tra cui il Favoreggiamento) per salvare sé stesso o un congiunto da un grave e inevitabile nocumento. Questa massima estende l’esimente: se l’aiuto a un familiare (es. il figlio) è inscindibile dall’aiuto che riceve anche un terzo (es. l’amico del figlio), l’esimente si applica a tutto il fatto. Se, al contrario, il favoreggiatore poteva aiutare solo il congiunto, ma decide consapevolmente di estendere l’aiuto all’estraneo, l’esimente è esclusa e risponde per l’aiuto all’estraneo. Il principio è basato sullo stato di necessità.

Natura di reato di pericolo e irrilevanza dell’esito.

Massima: «La condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale… essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l’applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore» (Cass. pen., n. 13143/2022).

Spiegazione: La Corte conferma che il Favoreggiamento personale è un reato di pericolo (non di danno). Ciò significa che non è necessario che l’azione abbia effettivamente impedito l’indagine o la cattura del colpevole. È sufficiente che la condotta (es. fornire un falso alibi) abbia creato un ostacolo potenziale, anche minimo o transitorio, alle investigazioni. Inoltre, ribadisce che la punibilità non dipende dal fatto che il reato presupposto sia stato punito (irrilevanza dell’applicazione di una causa di non punibilità al colpevole principale).

Rifiuto di informazioni e stupefacenti.

Massima: «È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» (Cass. pen., n. 1176/2021).

Spiegazione: La massima stabilisce un punto controverso: il semplice rifiuto di fornire informazioni sul proprio spacciatore costituisce Favoreggiamento. Questo perché l’acquirente di droga, pur non punibile penalmente per l’uso personale, ha l’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere come persona informata sui fatti. Tuttavia, la Cassazione prevede un’importante scappatoia: l’acquirente può invocare l’esimente dell’Art. 384 c.p. se il fornire tali informazioni (sullo spacciatore) gli causerebbe un grave nocumento (che può consistere anche nelle misure amministrative previste dall’Art. 75 T.U. stupefacenti, come la sospensione della patente).

Aggravante mafiosa: aiuto al capoclan.

Massima: «In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo…» (Cass. pen., n. 23241/2021).

Spiegazione: Le massime chiariscono l’applicazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa (Art. 7 L. 203/91). L’aiuto fornito a un capo di un clan mafioso (latitanza, nascondigli, ecc.) è considerato automaticamente un favoreggiamento aggravato dall’agevolazione mafiosa. Questo perché, oggettivamente, aiutare il vertice non aiuta solo la persona fisica, ma rafforza l’intera struttura associativa, la cui operatività dipende dalla libertà del capo. L’elemento soggettivo richiesto è la consapevolezza di aiutare un soggetto con tale qualifica.

Favoreggiamento e reati permanenti.

Massima: «La configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di natura permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) presuppone che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, ricorrendo altrimenti la partecipazione all’associazione mafiosa o il concorso esterno alla stessa, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa» (Cass. pen., n. 17347/2021).

Spiegazione: Il Favoreggiamento personale si applica solo dopo che il reato presupposto è stato commesso. Se il reato presupposto è permanente (come l’associazione mafiosa, che perdura nel tempo), l’aiuto dato durante la permanenza è considerato un atto di concorso nel reato principale (partecipazione o concorso esterno). Quindi, il Favoreggiamento può configurarsi solo dopo che l’associazione mafiosa è cessata (es. con lo scioglimento o la disarticolazione definitiva).

Estensione alle indagini e al giudizio.

Massima: «Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell’agente sia diretto a eludere le investigazioni [della magistratura inquirente], ma anche quando sia preordinato a turbare l’attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all’acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione» (Cass. pen., n. 18110/2018).

Spiegazione: La Corte allarga l’ambito temporale di applicazione del Favoreggiamento oltre la fase delle indagini preliminari. Non solo si risponde per aver ostacolato il PM e la Polizia Giudiziaria (fase investigativa), ma anche per aver ostacolato l’attività della magistratura giudicante (il giudice). Ad esempio, l’alterazione di prove o la creazione di falsi alibi durante la fase dibattimentale per turbare l’acquisizione della prova da parte del Tribunale integra ugualmente il Favoreggiamento.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Favoreggiamento personale.

Il reato di Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) è un delitto di pericolo la cui pena base (reclusione fino a quattro anni) lo rende compatibile con un regime procedurale relativamente mitigato, ma che può inasprirsi notevolmente in presenza di aggravanti (specie l’agevolazione mafiosa).

L’intervento difensivo deve concentrarsi sui seguenti aspetti, per escludere il reato o massimizzare l’accesso ai benefici:

  1. Causa di Non Punibilità (Art. 384 c.p.): È essenziale verificare l’applicabilità dell’esimente per aver agito al fine di salvare sé stessi o un prossimo congiunto da un grave nocumento. Anche se l’aiuto è stato esteso a un estraneo, è cruciale dimostrare che l’assistenza al congiunto era inscindibile dall’aiuto fornito al terzo, per estendere l’esimente a tutto il fatto;
  2. Mancanza di Dolo: Dimostrare l’assenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di aiutare l’autore a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Ad esempio, che l’ospitalità era motivata da ragioni umanitarie o ignara della sua condizione di ricercato;
  3. Benefici Processuali: Data la pena contenuta, è fondamentale mirare agli istituti che portano all’estinzione del reato. Il Favoreggiamento consente l’accesso sia alla Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.) sia, in caso di esito positivo del programma, alla Messa alla prova (Art. 168 bis c.p.p.);
  4. Esclusione del Concorso nel Reato Principale: Verificare e dimostrare che l’azione è avvenuta dopo la commissione del reato principale e che non vi è stato alcun accordo preventivo. In caso contrario, si risponderebbe del reato principale in concorso (molto più grave).

L’azione tempestiva è vitale per costruire una difesa che inquadri correttamente i fatti e consenta l’accesso a percorsi di estinzione del reato. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia difensiva solida a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.