1. Cos’è il reato di Intralcio alla giustizia.
Il reato di Intralcio alla giustizia, disciplinato dall’Articolo 377 del Codice Penale, è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia che sanziona chiunque cerchi di manipolare la volontà di soggetti chiamati a fornire prova (testimoni, periti, interpreti).
A differenza dei reati di falso vero e proprio (come la Falsa testimonianza o la Falsa perizia), questo delitto è un reato a consumazione anticipata o di pericolo, perché si perfeziona anche se il fine illecito non viene raggiunto.
Il reato si configura in due modalità alternative:
- Corruzione/Istigazione (Mezzo economico): Offrire o promettere denaro o altra utilità a un soggetto per indurlo a commettere una falsità in sede processuale (come rendere falsa testimonianza o falsa perizia). Il reato scatta anche se la persona rifiuta l’offerta o se, pur accettando, non commette poi il falso;
- Coercizione (Mezzo violento): Usare violenza o minaccia per costringere il soggetto a commettere la falsità.
L’elemento fondamentale è l’intenzione di provocare un inquinamento probatorio che ricada nei reati di: False informazioni al P.M. (Art. 371 bis c.p.), False dichiarazioni in atti destinati all’A.G. (Art. 371 ter c.p.) e, soprattutto, Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) e Falsa perizia (Art. 373 c.p.).
La pena è commisurata alla gravità del reato di falso che si voleva far commettere, ma è ridotta (dalla metà ai due terzi in caso di offerta/promessa), proprio perché l’Intralcio alla giustizia punisce l’atto preparatorio all’inquinamento probatorio.
2. Testo dell’articolo 377 codice penale: condotte punite e pene previste.
L’Articolo 377 del Codice Penale sanziona chi tenta di inquinare la prova, agendo come una norma anticipatoria dei reati di falso (Art. 372 c.p., Art. 373 c.p., ecc.). È fondamentale analizzare il testo per comprendere come questo reato di pericolo punisca l’offerta di denaro o l’uso di violenza/minaccia per indurre alla menzogna processuale. Il fulcro della norma è che la punibilità scatta anche se il soggetto non accetta la proposta illecita o non commette il falso, con una pena modulata sul reato che si voleva far commettere.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
3. Note procedurali dell’articolo 377 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di Intralcio alla giustizia (Art. 377 c.p.) presenta un regime procedurale complesso e modulato, poiché la gravità delle conseguenze cautelari dipende dal mezzo utilizzato e dal reato di falso che si intendeva far commettere. Le ipotesi meno gravi (offerta di denaro) sono coperte da un regime di minore afflittività (assenza di arresto e misure cautelari coercitive), mentre l’uso della violenza o minaccia (comma 3) rende possibili l’arresto in flagranza e, a determinate condizioni, la custodia cautelare in carcere. Nonostante la complessità, il reato permette l’accesso a importanti benefici come la Messa alla prova.
- Arresto e Fermo: Commi 1 e 2 (Offerta/Promessa): L’arresto è non consentito in quanto la pena massima prevista è ridotta. Comma 3 (Violenza/Minaccia): L’arresto in flagranza è facoltativo (Art. 381 c.p.p.).
Il fermo di indiziato di delitto è non consentito in tutte le ipotesi. - Misure Cautelari Personali: Commi 1 e 2 (Offerta/Promessa): Le misure cautelari non sono consentite (data la riduzione di pena). Comma 3 (Violenza/Minaccia): Le misure sono consentite, ma la loro tipologia dipende dal reato fine: La custodia in carcere è ammessa solo se l’intralcio è commesso in relazione ai reati più gravi (Falsa testimonianza, Art. 372 c.p., o Falsa perizia, Art. 373 c.p.). Se in relazione a False informazioni al P.M. (Art. 371 bis c.p.) o False dichiarazioni in atti destinati all’A.G. (Art. 371 ter c.p.) sono consentite solo le misure non custodiali (coercitive e interdittive).
- Intercettazioni: Sono consentite solo per l’ipotesi del Comma 3 (violenza/minaccia), in quanto la pena, anche se diminuita, rimane al di sopra dei cinque anni quando il reato fine è la Falsa testimonianza o la Falsa perizia (Art. 372 e Art. 373 c.p.).
- Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.) in tutte le sue varianti.
- Procedibilità e Udienza: È perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.). L’Udienza preliminare è non prevista (Art. 550 c.p.p.) in quanto la pena massima non supera i quattro anni di reclusione (dopo la riduzione).
- Bene Tutelato e Tipologia: Il bene tutelato è l’Amministrazione della giustizia. È un reato comune (può essere commesso da chiunque).
- Dolo e Tentativo: È richiesto il dolo specifico (indurre alla falsità). Il Tentativo è non configurabile per l’orientamento maggioritario, in quanto la norma stessa punisce un atto preparatorio o “tentato” (reato a consumazione anticipata). Tuttavia, si riconosce una configurabilità controversa per l’ipotesi del comma 3 (violenza/minaccia) se la condotta è frazionabile.
- Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 6 anni (Art. 157 c.p.).
- Benefici: La Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) è possibile in tutte le ipotesi, dato che la pena edittale massima è ridotta al di sotto dei quattro anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) è possibile.
- Pena Accessoria: La condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici.
4. Esempi di casi reali del reato di Intralcio alla giustizia.
Il reato di Intralcio alla giustizia (Art. 377 c.p.) sanziona l’attacco alla genuinità della prova attraverso l’uso di mezzi economici (offerta o promessa di denaro) o coercitivi (violenza o minaccia). L’analisi di casi reali chiarisce come la condotta illecita si consumi in via anticipata (anche se il falso non viene commesso) e come la Cassazione abbia esteso la tutela del Art. 377 c.p. a tutte le fasi del procedimento, dalla consulenza del P.M. fino alla chiusura definitiva del processo.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Corruzione del consulente tecnico del P.M. (CTP).
Sig. Rossi, indagato per frode fiscale, offre 15.000 € al Dott. Bianchi, commercialista, nominato Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (CTP). Lo scopo di Rossi è indurre Bianchi a omettere, nella sua relazione tecnica, l’analisi di alcuni flussi finanziari cruciali che dimostrerebbero l’evasione (inducendolo a commettere il reato di cui all’Art. 371 bis c.p.). Il Dott. Bianchi rifiuta l’offerta e denuncia Rossi. Il Sig. Rossi commette il reato di Intralcio alla giustizia (Art. 377, comma 1, c.p.). La Cassazione ha chiarito che l’offerta o la promessa al CTP, se finalizzata a ottenere una falsa consulenza, integra il reato di Intralcio in relazione al reato di False informazioni al P.M. Il reato è consumato anche se il CTP rifiuta l’offerta.
Pressione per la ritrattazione post-deposizione (durata del testimone).
Sig.ra Verdi è stata una testimone chiave in un processo che ha portato alla condanna di un imputato in primo grado. Prima che inizi il grado di appello, il fratello dell’imputato (il presunto autore, Sig. Bianchi) si avvicina alla Signora Verdi e la minaccia di rivelare informazioni compromettenti sulla sua vita privata se non ritratta la sua testimonianza accusatoria nel nuovo grado di giudizio. Il Sig. Bianchi commette Intralcio alla giustizia (Art. 377, comma 3, c.p.). Nonostante la Signora Verdi avesse già deposto, la sua qualità di testimone permane fino alla chiusura definitiva del processo (passaggio in giudicato). La minaccia (mezzo coercitivo) al fine di indurla a mentire in appello configura il reato.
Promessa di vantaggio da parte di un pubblico ufficiale (limite alla concussione).
Dott. Caio, assessore comunale, è indagato per un reato contro la P.A. (Pubblica Amministrazione). Contatta la Sig.ra Neri, persona offesa e testimone chiave, e le promette che, se ritratterà le dichiarazioni accusatorie rilasciate al P.M., lui userà la sua influenza per sbloccare con urgenza un credito che la Sig.ra Neri vanta da anni nei confronti del Comune. Il Dott. Caio risponde di Intralcio alla giustizia (aggravato dalla qualità di P.U.), e non di Tentata Concussione. Si configura Intralcio perché l’Assessore ha promesso un vantaggio futuro e incerto (la liquidazione del credito) in cambio della falsità (ritrattazione). Non vi è l’esercizio di una vera e propria coercizione o induzione abusiva che costringa la vittima, ma l’offerta di un vantaggio che rientra pienamente nella tipologia punita dall’Art. 377 c.p.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Intralcio alla giustizia.
La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo essenziale nel definire l’ampio raggio d’azione del reato di Intralcio alla giustizia (Art. 377 c.p.). Le sue pronunce sono cruciali per chiarire che il delitto è un reato di pericolo a consumazione anticipata, punibile anche se la falsità non viene mai commessa. La giurisprudenza ha esteso la tutela dell’Art. 377 c.p. a fasi procedurali molto diverse, stabilendo ad esempio che la qualità di testimone permane fino alla chiusura definitiva del processo e includendo nella fattispecie anche la corruzione del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (CTP).
Durata della qualità di testimone.
Massima: «Il delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell’assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell’ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento» (Fattispecie relativa a condotta posta in essere nei confronti di persona esaminata ex art. 507 cod. proc. pen.) (Cass. pen., n. 45002/2018).
Spiegazione: Questa massima è fondamentale per estendere il raggio d’azione del reato. La Cassazione chiarisce che la qualità di testimone (o perito, ecc.) non termina quando il soggetto lascia l’aula o finisce la sua deposizione. Essa perdura fino alla conclusione definitiva del procedimento penale. Pertanto, chi tenta di corrompere o minacciare un testimone dopo che questi ha deposto (ad esempio, per indurlo a ritrattare in un futuro appello o in una riapertura istruttoria), commette comunque il reato di Intralcio alla giustizia.
Estensione ai consulenti del P.M.
Massima: «Integra il delitto di intralcio alla giustizia previsto dall’art. 377 cod. pen. in relazione alle ipotesi di cui agli art. 371-bis o 372 cod. pen., secondo la fase procedimentale o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di chi offre o nel promette denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza, anche quando l’incarico a questi affidato implica la formulazione di giudizi di natura tecnico-scientifica» (Cass. pen., SS.UU., n. 51824/2014).
Spiegazione: Questa è una pronuncia chiave delle Sezioni Unite. L’Art. 377 c.p. non menziona espressamente il “consulente tecnico del Pubblico Ministero” (CTP), ma solo il “perito” (CTU). La Corte ha risolto il dubbio interpretativo stabilendo che il tentativo di corrompere un CTP rientra nell’ambito dell’Intralcio alla giustizia, in relazione ai reati di False informazioni al P.M. (Art. 371-bis c.p.) o Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.), a seconda della fase. In questo modo, l’ordinamento tutela la genuinità dell’attività consulenziale in ogni fase del procedimento penale.
Pressione sulla ritrattazione nelle indagini.
Massima: «È configurabile il delitto di subornazione anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell’acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento» (Fattispecie relativa a condotta tenuta da membri di un’associazione di tipo mafioso nei confronti di persona vittima di estorsioni da parte del sodalizio criminale che aveva denunciato gli autori del fatto, consentendo, con le sue dichiarazioni, l’emissione di misure cautelari nei loro confronti) (Cass. pen., n. 6297/2010).
Spiegazione: La massima conferma che l’Intralcio alla giustizia è applicabile in una fase molto precoce del procedimento. È punibile chi, durante le indagini preliminari, esercita pressioni su un potenziale testimone (in quel momento, persona informata sui fatti) per indurlo a mentire o ritrattare in vista di un futuro dibattimento. Il reato si configura perché il soggetto passivo è un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria e la condotta è finalizzata a inquinare la prova futura.
La falsità consiste nella divergenza dal sapere.
Massima: «L’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 377 c.p. consiste nell’induzione a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante.» (Cass. pen. n. 1366/2007).
Spiegazione: Questa massima definisce la vera natura della falsità che si cerca di indurre, che è la stessa della Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) e della Falsa perizia (Art. 373 c.p.). La falsità non è un dato oggettivo (cioè la divergenza tra quanto dichiarato e la realtà storica), ma un dato soggettivo: la divergenza tra quanto dichiarato e il convincimento interiore o la conoscenza effettiva del dichiarante. L’Intralcio alla giustizia, quindi, punisce chi cerca di indurre il testimone a tradire la propria verità (il proprio sapere).
Distinzione subornazione vs. tentata concussione.
Massima: «È configurabile il reato di subornazione [Intralcio alla giustizia]… e non quello di tentata concussione, qualora il pubblico ufficiale, profittando della sua posizione, prospetti al teste il conseguimento di un vantaggio altrimenti non conseguibile o conseguibile con maggiore difficoltà…» (Cass. pen. n. 15789/2005).
Spiegazione: Questa massima chiarisce il confine tra l’Intralcio alla giustizia (che punisce chi offre o promette utilità, reato comune) e la Tentata Concussione (che punisce il pubblico ufficiale che abusa della sua qualità per costringere/indurre). Nel caso specifico, l’assessore comunale che prospetta il soddisfacimento di un credito in cambio della ritrattazione è stato ritenuto responsabile di Intralcio alla giustizia aggravato (dalla qualità di P.U. o dalle circostanze ex Art. 339 c.p.). Si configura Intralcio perché l’assessore promette un vantaggio (induzione), senza esercitare una vera e propria costrizione o induzione abusiva che sia tipica della concussione.
Momento di assunzione della qualità di teste.
Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di subornazione [Intralcio alla giustizia], nella fase del giudizio la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria» si assume nel momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art. 468, comma 2, c.p.p. – Nel delitto di subornazione non è configurabile il tentativo» (Cass. pen., SS.UU., n. 37503/2002).
Spiegazione: Le Sezioni Unite definiscono il preciso momento in cui scatta la tutela dell’Art. 377 c.p. in dibattimento: quando il giudice autorizza la lista testi. Prima di tale autorizzazione, il soggetto non è ancora formalmente “chiamato” a deporre. Inoltre, la massima ribadisce che, per l’orientamento prevalente, non è configurabile il tentativo di Intralcio alla giustizia. Questo perché la norma stessa (Art. 377, commi 1 e 2, c.p.) è già una norma anticipatoria che punisce un atto preparatorio (l’offerta o la promessa) come reato consumato.
Permanenza della qualità di testimone.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di subornazione di testimone (art. 377 c.p.) , è irrilevante che il soggetto nei cui confronti è stata posta in essere la condotta vietata dalla norma incriminatrice abbia già reso la propria deposizione, non derivando da ciò la cessazione della qualità di testimone, la quale, invece, permane fino al momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso» (Cass. pen. n. 35837/2001).
Spiegazione: Questa massima, sebbene più risalente, è conforme alla Massima n. 45002/2018 e ne rafforza il principio: la tutela penale contro l’intralcio non decade dopo la deposizione del testimone in aula. Finché il processo è pendente (fino al passaggio in giudicato della sentenza), il testimone conserva la sua qualità e può essere richiamato. Pertanto, ogni tentativo di corruzione o minaccia posto in essere fino alla fine del processo è punibile come Intralcio alla giustizia.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Intralcio alla giustizia.
Il reato di Intralcio alla giustizia (Art. 377 c.p.) è un delitto che sanziona il tentativo di inquinamento della prova e comporta l’interdizione dai pubblici uffici in caso di condanna. La sua principale complessità risiede nel fatto di essere un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con la sola offerta o promessa, anche se il falso non viene commesso.
L’intervento difensivo deve concentrarsi sui seguenti aspetti, data la sua natura di reato di scopo:
- Mancanza del Dolo Specifico: Dimostrare che l’offerta, promessa o minaccia non aveva lo scopo esclusivo di indurre alla falsità processuale. Ad esempio, che la promessa di denaro era correlata ad altri motivi leciti e non alla modifica della testimonianza o della perizia.
- Qualità del Soggetto Passivo: Verificare se il soggetto cui era rivolta la condotta (testimone, perito, interprete) avesse effettivamente la qualifica processuale richiesta dall’Articolo 377 al momento della commissione del fatto (sebbene la Cassazione interpreti tale qualità in modo estensivo fino alla chiusura del processo).
- Benefici Processuali: Data la pena edittale ridotta (essendo il reato una forma attenuata del falso che si voleva commettere), è cruciale mirare ai benefici processuali. Il reato permette l’accesso sia alla Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.) sia alla Messa alla prova (Art. 168 bis c.p.p.) per l’estinzione del reato.
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