1. Cos’è il reato di Frode processuale.
Il reato di Frode processuale, disciplinato dall’Articolo 374 del Codice Penale, è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia che sanziona la manipolazione materiale di oggetti o luoghi. A differenza della Falsa testimonianza o della Falsa perizia, che colpiscono la prova dichiarativa o tecnica, la frode processuale mira a impedire il corretto accertamento di un fatto attraverso la alterazione fisica della realtà.
Il delitto si configura quando un soggetto, al fine di trarre in inganno il giudice o il perito, pone in essere una delle seguenti condotte: immutare artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone.
Un elemento fondamentale di questo reato è lo scopo (dolo specifico): l’azione deve essere compiuta per ingannare l’Autorità giudiziaria in un momento specifico dell’istruzione probatoria, come un’ispezione, un esperimento giudiziale o l’esecuzione di una perizia.
Il reato si applica sia ai procedimenti civili e amministrativi (comma 1) sia ai procedimenti penali (comma 2), e può essere commesso anche anteriormente all’inizio del procedimento penale. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. È, infine, un reato sanzionato in via sussidiaria: si applica solo se il fatto non costituisce un reato più grave previsto da un’altra norma (es. falso materiale).
2. Testo dell’articolo 374 codice penale: condotte punite e pene previste.
L’Articolo 374 del Codice Penale mira a colpire la manipolazione materiale della prova, sanzionando chi immuta artificiosamente lo stato di luoghi, cose o persone al fine di ingannare il giudice o il perito. La norma è cruciale per la sua estensione: si applica ai procedimenti civili e amministrativi con la stessa severità riservata al procedimento penale, ma con una specifica clausola di esclusione della punibilità in quest’ultimo caso.
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
3. Note procedurali dell’articolo 374 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di Frode processuale (Art. 374 c.p.) è unico tra i delitti contro l’Amministrazione della Giustizia in quanto richiede il dolo specifico: l’azione di alterazione materiale deve essere compiuta esclusivamente al fine di trarre in inganno il giudice o il perito. Dal punto di vista procedurale, pur ammettendo le misure cautelari personali, presenta limitazioni nell’uso di strumenti d’indagine come le intercettazioni e, data la pena edittale, non consente il ricorso alla Messa alla prova, rendendo la difesa concentrata sull’elemento soggettivo e sulla clausola di sussidiarietà.
- Arresto in Flagranza e Fermo: L’arresto in flagranza è facoltativo (Art. 381 c.p.p.). Il fermo di indiziato di delitto è non consentito.
- Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari personali sono consentite (Artt. 280-287 c.p.p.) data la pena edittale massima (fino a cinque anni), sebbene il regime sia limitato dalle esigenze cautelari.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono non ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.) in quanto la pena edittale massima non raggiunge i limiti previsti dalla legge.
- Autorità Giudiziaria Competente e Procedibilità: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.). È perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.).
- L’Udienza preliminare è prevista (Art. 550 c.p.p.). I termini custodiali, se applicabili, sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Tipologia del Reato: Il bene tutelato è la genuinità dei mezzi di prova e la correttezza della decisione giurisdizionale. È classificato come reato comune (può essere commesso da chiunque).
- Condotta e Dolo: La forma di esecuzione è libera, perfezionandosi per la realizzazione dell’evento (l’artificiosa immutazione). È di natura istantanea. Richiesto dolo specifico: l’agente deve agire al fine di trarre in inganno il giudice o il perito (e non per altri motivi).
- Il Tentativo è configurabile secondo l’indirizzo prevalente, in quanto l’immutazione artificiosa può essere parziale e non portare all’inganno effettivo.
- Benefici e Prescrizione: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) è possibile. La Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) è non concedibile in quanto la pena massima supera il limite dei quattro anni. Il termine di prescrizione è di 6 anni.
4. Esempi di casi reali del reato di Frode processuale.
Per comprendere come si configuri il reato di Frode processuale (Art. 374 c.p.) nella pratica, è fondamentale analizzare casi reali che illustrano la manipolazione materiale di luoghi, cose o persone. Questi esempi chiariscono la linea sottile che separa l’azione punibile (immutazione artificiosa e idonea all’inganno) da quella non punibile, evidenziando il ruolo cruciale dell’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) quando l’alterazione è mossa dalla necessità di non auto-incriminarsi.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
L’immutazione per auto-difesa (esimente riconosciuta).
Marco è coinvolto in una rissa, in cui ha reagito in modo sproporzionato. Immediatamente dopo l’evento, prima che la polizia isoli la zona, sposta l’arma impropria (un bastone) che aveva usato e la nasconde nel retro di un bidone, con l’intento esclusivo di evitare che le indagini penali lo incriminassero per lesioni gravi. Marco può invocare l’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.). La Cassazione riconosce che l’immutazione artificiosa dello stato dei luoghi (spostamento dell’oggetto) se è finalizzata unicamente a salvare sé stesso dal grave e inevitabile nocumento di un’accusa penale, è coperta dal diritto di non auto-incriminarsi. Il pericolo, anche se causato da lui stesso, è escluso dalla punibilità.
Immutazione contigua e grossolana (reato escluso).
Giovanni è l’autore di un reato di danneggiamento avvenuto nel suo magazzino. Subito dopo l’azione, con un panno pulisce in modo frettoloso e maldestro alcune tracce di vernice e rimuove alcune piccole schegge di vetro sul pavimento, senza nascondere nulla di significativo. Lo fa prima che intervengano i Carabinieri. Inidoneità: La pulizia era grossolana e maldestra, facendo difetto l’attitudine ingannatoria (artificiosa) richiesta dalla norma. In questo caso, l’atto non ha la potenzialità di trarre in inganno un giudice o un perito esperto. Giovanni non risponde di Frode processuale per due motivi: a) Contiguità Temporale: L’immutazione è avvenuta nel medesimo contesto spazio-temporale del reato principale e non ha autonomia; b) Inidoneità: La pulizia era grossolana e maldestra, facendo difetto l’attitudine ingannatoria (artificiosa) richiesta dalla norma. In questo caso, l’atto non ha la potenzialità di trarre in inganno un giudice o un perito esperto.
Manipolazione documentale irrilevante (reato escluso).
In una causa civile per risarcimento danni, Luca è accusato di non aver rispettato un vincolo edilizio. Per la perizia tecnica (CTU), consegna al consulente d’ufficio dei documenti (vecchi disegni tecnici) in cui ha fraudolentemente modificato un dettaglio grafico minimo che, tuttavia, si rivela irrilevante ai fini della verifica del vincolo effettivo (oggetto della perizia). Luca non commette Frode processuale. Sebbene abbia agito con dolo specifico (al fine di ingannare il CTU), la modifica è irrilevante rispetto all’oggetto dell’accertamento e, di conseguenza, inidonea a incidere sulle conclusioni del perito. Mancando il pericolo effettivo di inganno, il reato non è configurabile.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Frode processuale.
La Corte di Cassazione ha avuto il compito di definire con precisione i confini del reato di Frode processuale (Art. 374 c.p.). Le sue pronunce sono fondamentali per chiarire che il delitto è un reato di pericolo (non serve che l’inganno si realizzi) e che la condotta manipolativa deve essere sorretta dal dolo specifico, ossia il fine esclusivo di ingannare il giudice o il perito. Un aspetto cruciale definito dalla giurisprudenza è l’applicazione dell’esimente prevista per l’auto-difesa (Art. 384 c.p.) quando l’immutazione è compiuta dall’autore del reato presupposto per non auto-incriminarsi.
L’esimente e il pericolo volontariamente causato.
Massima: «In tema di frode processuale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen. è applicabile anche quando la situazione di pericolo, per la libertà o l’onore proprio o dei propri congiunti, sia stato volontariamente cagionato dall’autore del reato» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 15327/2019).
Spiegazione: Questa massima è fondamentale in chiave difensiva. Riconosce che l’esimente dello stato di necessità per auto-difesa (Art. 384, comma 1, c.p.) si applica pienamente alla Frode processuale. Il punto cruciale è che l’esclusione della punibilità è valida anche se il pericolo di essere accusati (la potenziale imputazione) è stato causato volontariamente dall’autore stesso (ovvero, l’autore ha commesso il reato presupposto e poi ha alterato le prove per non farsi scoprire). Questo rafforza il principio costituzionale di non auto-incriminarsi (nemo tenetur se detegere).
Limite del pericolo: irrilevanza oggettiva.
Massima: «Il reato di frode processuale, previsto dall’art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d’ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all’oggetto dell’accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 51681/2017).
Spiegazione: La Frode processuale è un reato di pericolo che si configura solo se l’alterazione è idonea a ingannare. Questa massima stabilisce che se l’immutazione (es. documenti falsificati) è oggettivamente irrilevante o inidonea a incidere sull’accertamento, viene meno il requisito di idoneità all’inganno e, di conseguenza, il reato è escluso.
Esimente estesa al concorso.
Massima: «In caso di favoreggiamento, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente» (Fattispecie in cui, dopo un incidente sul lavoro occorso ad un dipendente, il caposquadra aveva mutato lo stato dei luoghi, così da far apparire una diversa dinamica dei fatti ed il rispetto delle norme antinfortunistiche. La Corte ha ritenuto che l’agente, oltre che per favorire il suo datore di lavoro, aveva agito per evitare una imputazione di concorso nel reato di lesioni personali) (Cassazione penale, Sez. VI, n. 20454/2009).
Spiegazione: Questa pronuncia estende l’applicabilità dell’esimente di cui all’Art. 384 c.p. a situazioni complesse. La Cassazione ha riconosciuto che l’alterazione dei luoghi (la frode) era funzionale all’autotutela del proprio interesse penale (evitare l’accusa di concorso nel reato presupposto), confermando che il diritto di non auto-incriminarsi prevale sulla tutela della prova.
Bene tutelato: esclusivamente lo Stato-collettività.
Massima: «Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l’attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 5009/2008).
Spiegazione: Il bene giuridico tutelato dall’Art. 374 c.p. è il corretto funzionamento della Giustizia come interesse della collettività (Stato). Il privato che subisce un danno dalla frode non è la persona offesa dal reato e non ha la legittimazione a intervenire nel procedimento penale, ad esempio opponendosi all’archiviazione. Il suo interesse è solo indiretto, limitandosi alla possibilità di agire per il risarcimento del danno in sede civile.
Manipolazione grossolana e contiguità temporale.
Massima: «Non integra la condotta del delitto di frode processuale in vista di un procedimento penale ancora da iniziarsi la ripulitura della scena del delitto (in specie, omicidio), posta in essere con la rimozione grossolana e maldestra delle tracce di sangue, facendo difetto in tali atti ogni potenzialità ingannatoria. – Non integrano il delitto di frode processuale gli atti di immutazione dei luoghi, delle cose o delle persone posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale dell’autore di una condotta criminosa… non potendosi ad essi attribuire autonomo rilievo al fine della configurazione del concorso materiale di reati…» (Cassazione penale, SS.UU., n. 45583/2007).
Spiegazione: La pronuncia delle Sezioni Unite fornisce due principi cruciali per la difesa: a) Assorbimento: Gli atti di immutazione compiuti dall’autore subito dopo la commissione del reato principale (contiguità spazio-temporale) sono considerati sostanzialmente assorbiti nel reato principale, escludendo l’autonomo reato di Art. 374 c.p.; b) Immutazione Inidonea: Non è punibile l’alterazione se non è artificiosa e non ha potenzialità ingannatoria (es. rimozione grossolana).
Reato di pericolo: non serve la disposizione del giudice.
Massima: «Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell’accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l’assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato» (Cassazione penale, Sez. III, n. 23615/2005).
Spiegazione: Questa massima ribadisce la natura di reato di pericolo e istantaneo. Il reato si perfeziona con l’atto manipolativo stesso, in quanto sorretto dal dolo specifico (il fine di ingannare). È irrilevante che, al momento dell’alterazione, il giudice non abbia ancora disposto formalmente l’ispezione o la perizia. La sola potenzialità lesiva, unita all’intenzione dell’agente, è sufficiente.
Applicabilità al contesto cautelare civile.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 374, primo comma c.p. (frode processuale), nella nozione di procedimento civile vanno compresi non solo il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre e a garantire i mezzi probatori del processo definitivo (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato de quo in un caso in cui era stato immutato artificiosamente lo stato dei luoghi di uno stabile in costruzione prima dell’espletamento dell’accertamento tecnico disposto dal presidente del tribunale ex art. 696 c.p.c.)» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 41931/2003).
Spiegazione: Questa massima estende l’applicazione del reato ai procedimenti cautelari civili, come l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La manipolazione artificiosa dei luoghi o delle cose effettuata in vista dell’accertamento tecnico è punibile come Frode processuale, poiché l’ATP è funzionale alla garanzia del futuro processo definitivo e, quindi, rientra nell’attività giurisdizionale tutelata.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Frode processuale.
Il reato di Frode processuale (Art. 374 c.p.) è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è perseguibile d’ufficio. Nonostante sia un reato di pericolo (non richiede il danno effettivo), la strategia difensiva si fonda principalmente sulla dimostrazione della mancanza di dolo specifico o sull’applicazione dell’esimente di auto-difesa.
Le mosse difensive cruciali sono:
- Dolo Specifico: Dimostrare che l’immutazione artificiosa (l’alterazione materiale) non è avvenuta con il fine esclusivo di trarre in inganno il giudice o il perito, ma per ragioni diverse o accidentali;
- Esimente del Diritto di Difesa: In caso di reato penale, invocare la causa di non punibilità dello stato di necessità (Art. 384 c.p.). La difesa deve provare che l’alterazione è stata posta in essere esclusivamente per evitare la propria imputazione (Massima n. 15327/2019), un diritto che prevale sulla tutela della prova;
- Inidoneità o Assorbimento: Verificare se l’alterazione fosse grossolana e inidonea all’inganno, o se sia stata compiuta nello stesso contesto temporale del reato principale, potendo così essere assorbita in quest’ultimo.
Dato che il reato ammette la pena fino a cinque anni, l’azione legale tempestiva è vitale per valutare l’applicabilità dell’esimente o la sussistenza degli elementi costitutivi. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia difensiva solida a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.
