1. Cos’è il reato di Falsa perizia o interpretazione.
Il reato di Falsa perizia o interpretazione, disciplinato dall’Articolo 373 del Codice Penale, è un grave delitto contro l’Amministrazione della Giustizia che colpisce le figure ausiliarie del giudice. A differenza della Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) che sanziona un soggetto comune, questo è un reato proprio commesso solo dal perito o dall’interprete (o traduttore) che sono stati nominati dall’Autorità giudiziaria.
Il reato si configura quando l’ausiliario rende una dichiarazione non conforme al vero, agendo con due possibili condotte alternative:
- Dando parere o interpretazioni mendaci: tipico del perito che manipola dati o conclusioni tecniche;
- Affermando fatti non conformi al vero: tipico dell’interprete che travisa una dichiarazione o del perito che afferma in modo mendace l’esistenza di circostanze di fatto.
Poiché la credibilità della consulenza tecnica e dell’interpretazione è essenziale per la decisione del giudice, l’ordinamento equipara la gravità di questo delitto alla Falsa testimonianza. Conseguentemente, le pene stabilite sono le stesse (reclusione da due a sei anni) e la condanna comporta automaticamente l’interdizione dalla professione o dall’arte, oltre all’interdizione dai pubblici uffici.
2. Testo dell’articolo 373 codice penale: condotte punite e pene previste.
L’Articolo 373 del Codice Penale sanziona il perito o l’interprete per la violazione dell’obbligo di verità, fondamentale per la corretta assunzione della prova tecnica. È essenziale analizzare il testo per comprendere come questo reato proprio punisca le false interpretazioni o i pareri mendaci e come le pene siano equiparate a quelle previste per la Falsa testimonianza, includendo inoltre l’automatica interdizione dalla professione.
Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.
La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.
3. Note procedurali dell’articolo 373 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di Falsa perizia o interpretazione (Art. 373 c.p.) comporta un regime processuale severo, analogo a quello della Falsa testimonianza, che ammette pienamente le misure cautelari personali e le intercettazioni. Tuttavia, ciò che rende questo delitto particolarmente grave per il professionista è la previsione di pene accessorie automatiche: la condanna comporta sempre l’interdizione dalla professione o dall’arte, un aspetto cruciale che il difensore deve considerare fin dalle prime fasi del procedimento.
- Arresto in Flagranza e Fermo: L’arresto in flagranza è facoltativo (Art. 381 c.p.p.). Il fermo di indiziato di delitto è non consentito.
- Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari sono consentite. Esiste tuttavia un difetto di coordinamento con l’Art. 290, comma 2, c.p.p. che, pur ammettendo le misure, sembra suggerire come misura principale il solo divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, data la natura del reato.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.) data la pena edittale (fino a sei anni).
- Autorità Giudiziaria Competente e Procedibilità: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
- È perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.).
- L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.). I termini custodiali, se applicabili, sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Tipologia del Reato: Il bene tutelato è la sincerità e compiutezza della perizia o interpretazione. È classificato come reato proprio (può essere commesso solo dal perito o dall’interprete nominato).
- Condotta e Dolo: La forma di esecuzione è libera, perfezionandosi per azione (parere mendace) o per omissione (reticenza, indirizzo preferibile in dottrina data la ratio della norma). È di natura istantanea. Richiesto dolo generico (coscienza e volontà di rendere un parere non conforme al vero).
- Pena Accessoria, Tentativo e Benefici: La condanna comporta automaticamente l’interdizione dalla professione o dall’arte (Art. 31 c.p.). Il Tentativo ha configurabilità controversa. Sono possibili sia la Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto che la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.).
4. Esempi di casi reali del reato di Falsa perizia o interpretazione.
Per comprendere come si configuri il reato di Falsa perizia o interpretazione (Art. 373 c.p.) nella prassi, è fondamentale analizzare casi reali che illustrano il suo scopo: sanzionare la menzogna tecnica del perito o dell’interprete. Questi esempi chiariscono la linea sottile che separa l’errore di valutazione (non punibile) dal dolo tecnico (la volontaria alterazione del proprio convincimento) e mostrano come il reato si applichi eccezionalmente anche ad alcuni contesti extragiudiziari (come le perizie societarie).
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Falso convincimento intenzionale (dolo tecnico).
Dott. Rossi, ingegnere nominato CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) in una causa civile per vizi strutturali di un immobile. Dott. Rossi, pur sapendo (sulla base delle prove oggettive e dei calcoli) che i vizi sono gravi e causati da un difetto di progettazione, redige intenzionalmente una perizia che conclude che i difetti sono lievi e dovuti a normale usura, per favorire la parte che lo ha in passato ingaggiato come CTP. Dott. Rossi commette il reato di Falsa perizia (Art. 373 c.p.) perché la sua condotta è basata su un dolo generico, ossia la volontaria divergenza tra il suo convincimento tecnico reale e quello manifestato nella perizia. La sua condanna comporterà l’automatica interdizione dalla professione.
Falsità in valutazione in contesto aziendale (estensione).
Dott. Bianchi, commercialista, viene incaricato di redigere una perizia di stima del capitale sociale per la trasformazione di una S.n.c. (società di persone) in una S.r.l. (società a responsabilità limitata). Per gonfiare il valore del capitale sociale a beneficio dei soci, omette intenzionalmente di considerare passività note, rendendo una stima significativamente e falsamente superiore al vero. Nonostante la sua nomina non sia stata effettuata da un giudice in un’aula di tribunale, Dott. Bianchi risponde comunque di Falsa perizia (Art. 373 c.p.). La Cassazione ha esteso l’applicazione del reato a questi specifici accertamenti societari (Art. 2500-ter c.c.) per tutelare la fede pubblica e l’affidamento sul capitale sociale.
Consulenza tecnica del P.M. (esclusione dal 373 c.p.).
Dott. Verdi, esperto balistico, viene nominato Consulente Tecnico dal Pubblico Ministero (CTP del P.M.) per un’indagine. Dott. Verdi redige una relazione tecnica con conclusioni false per indirizzare l’indagine. Dott. Verdi non risponde del reato di Falsa perizia (Art. 373 c.p.) perché non è stato nominato dal Giudice (Tribunale), ma dal P.M. Tuttavia, poiché il CTP del P.M. è considerato pubblico ufficiale, Dott. Verdi sarà indagato per il reato di Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.) o Falso ideologico del pubblico ufficiale, reato considerato più grave.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Falsa perizia o interpretazione.
La Corte di Cassazione ha avuto il compito cruciale di definire il perimetro del reato di Falsa perizia o interpretazione (Art. 373 c.p.), in particolare per distinguere il parere mendace punibile dal semplice errore tecnico o dalla mera controvertibilità della stima. Le sue pronunce sono essenziali per stabilire che la falsità è tale solo se vi è una volontaria divergenza tra il convincimento reale del professionista e quello manifestato. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito i confini del reato, escludendo figure come il Consulente Tecnico del P.M. dalla sua applicazione, e ha stabilito la natura di offesa esclusiva allo Stato-collettività.
Dolo: necessaria divergenza tra convincimento reale e manifesto.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di falsa perizia, previsto dall’art. 373 cod. pen., il parere o l’interpretazione può qualificarsi mendace, solo nel caso di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 36654/2015).
Spiegazione: Questa massima definisce il cuore dell’elemento psicologico. Il reato sussiste non se la perizia è oggettivamente sbagliata, ma se il perito ha agito con dolo generico, cioè ha volontariamente tradito il proprio convincimento tecnico. Se il perito è in buona fede o ha commesso un errore oggettivo di valutazione, il reato è escluso.
Falsità nei contesti valutativi: il limite della controvertibilità.
Massima: «Nel contesto di accertamenti valutativi la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l’adesione del giudice ad una stima diversa da quella prospettata dal consulente d’ufficio sono elementi atti a dimostrare che l’oggetto della perizia debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall’art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 48915/2015).
Spiegazione: Nelle stime e nelle valutazioni (es. valore di un immobile, stima aziendale) dove i pareri tecnici possono legittimamente divergere, il reato è configurabile solo se è dimostrata una manifesta e intenzionale infedeltà al vero. La semplice esistenza di un parere opposto o l’adozione di una stima diversa da parte del giudice non provano il reato.
Esclusione: il consulente tecnico del Pubblico Ministero (CTP).
Massima: «Il consulente tecnico del pubblico ministero… non è equiparabile, nell’attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice… dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.» (Cassazione penale, Sez. V, n. 18521/2020).
Spiegazione: L’Art. 373 c.p. è un reato proprio e si applica solo al Perito nominato dal Giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU). Il Consulente Tecnico del P.M. non ricade in questa fattispecie. Tuttavia, la Cassazione precisa che il CTP è un pubblico ufficiale e, se rende un elaborato falso, risponderà del reato più grave di Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.).
Bene tutelato: esclusivamente lo Stato-collettività.
Massima: «Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia… trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria… persona offesa deve ritenersi esclusivamente lo Stato-collettività» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 17375/2015).
Spiegazione: Come per la falsa testimonianza, il bene giuridico tutelato è l’Amministrazione della Giustizia. Il privato che subisce un danno dalla perizia falsa non può intervenire nel procedimento penale contro il perito (non può opporsi all’archiviazione), ma deve agire in sede civile per il risarcimento del danno.
Estensione ai procedimenti di istruzione preventiva.
Massima: «Il reato di falsa perizia previsto dall’art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l’accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.)» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 10651/2003).
Spiegazione: L’applicazione del reato non è limitata solo al giudizio di merito, ma si estende a tutti i procedimenti in cui l’Autorità Giudiziaria si avvale di un ausiliario per l’accertamento di fatti, compresi gli atti di istruzione preventiva in sede civile (es. ATP).
Tentativo e istigazione: non punibili se non esecutivi.
Massima: «La mera sollecitazione o l’accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall’art. 373 cod. pen., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell’art. 115 cod. pen. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all’intento illecito» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 36534/2020).
Spiegazione: Il semplice accordo o la richiesta di falsificare la perizia non sono punibili, rientrando nella non punibilità dell’istigazione non accolta o dell’accordo non seguito da atti esecutivi (Art. 115 c.p.). Il reato (anche nella forma tentata) scatta solo quando il perito inizia concretamente a predisporre l’atto falso.
Estensione eccezionale in contesti extragiudiziari specifici.
Massima: «Integra il reato di cui all’art. 373 cod. pen. la falsa relazione redatta dal consulente incaricato, in sede di trasformazione di una società di persone in una società a responsabilità limitata, della stima del capitale sociale… anche se la nomina dell’esperto non è stata effettuata dall’Autorità giudiziaria» (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20314 del 26 febbraio 2015).
Spiegazione: Questa pronuncia rappresenta un’eccezione all’ordinario ambito applicativo. Il legislatore ha parificato l’attività di stima di specifici atti societari (Art. 2500-ter c.c. e Art. 2645 c.c.) all’attività peritale giudiziaria, estendendo la punibilità del reato di falsa perizia anche a questi contesti extra-processuali per tutelare la fede pubblica e gli interessi dei soci.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Falsa perizia o interpretazione.
Il reato di Falsa perizia o interpretazione (Art. 373 c.p.) è un delitto estremamente grave per qualsiasi professionista o tecnico. Punito con la reclusione da due a sei anni e perseguibile d’ufficio, esso comporta automaticamente l’interdizione dalla professione o dall’arte, con conseguenze devastanti per la carriera.
La difesa in questo contesto si concentra sulla prova della mancanza di dolo, poiché il reato si configura solo in caso di volontaria divergenza tra il convincimento tecnico reale e quello manifestato (dolo tecnico). Non è punibile l’errore oggettivo o la stima controvertibile. La strategia difensiva mira quindi a dimostrare:
- Errore in Buona Fede: Che l’errore derivi da complessità oggettive del quesito o da negligenza (colpa), e non dalla volontà di ingannare (dolo);
- Controvertibilità: Che la materia della perizia (es. stima) sia intrinsecamente soggetta a pareri discordanti, rendendo il “mendacio” non certo e inequivocabile.
È inoltre fondamentale verificare la qualifica dell’autore, poiché il reato è proprio del perito nominato dal Giudice, con esclusione dei CTP del P.M. che rispondono, invece, di Falso ideologico aggravato (Art. 479 c.p.).
Dato il rischio di misure cautelari e la certezza della pena accessoria in caso di condanna, è indispensabile agire immediatamente con una difesa specializzata. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia difensiva solida a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.
