Reato di Falsa testimonianza – Articolo 372 codice penale

1. Cos’è il reato di Falsa testimonianza.

Il reato di Falsa testimonianza, disciplinato dall’Articolo 372 del Codice Penale, è uno dei delitti più gravi contro l’Amministrazione della Giustizia. La norma sanziona il soggetto che, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria (o alla Corte penale internazionale), viola l’obbligo giuridico di dire la verità.

Questo delitto è centrale per la funzione giurisdizionale, in quanto l’attendibilità della prova testimoniale è essenziale per il corretto accertamento dei fatti da parte del giudice. La legge punisce tre condotte alternative, tutte volte a ingannare l’Autorità:

  1. Affermare il falso (menzogna attiva);
  2. Negare il vero (omissione attiva);
  3. Tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si è interrogati (reticenza/menzogna omissiva).

La Falsa testimonianza si consuma nel momento in cui il dichiarante, dopo il rituale giuramento (o l’impegno solenne), conclude la sua deposizione. Data la gravità dell’offesa alla giustizia, è punita con la reclusione da due a sei anni.


2. Testo dell’articolo 372 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la ratio dell’Articolo 372 del Codice Penale, è fondamentale analizzare come la legge sanzioni la violazione dell’obbligo di verità imposto a chi depone in giudizio. La norma non punisce solo la menzogna attiva (affermare il falso), ma colpisce con la stessa severità anche chi nega il vero o tace ciò che sa, individuando così una triplice condotta che minaccia il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.


3. Note procedurali dell’articolo 372 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista processuale, il reato di Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) presenta un regime cautelare più severo rispetto ai delitti di false informazioni in fase d’indagine (Art. 371-bis e 371-ter c.p.) e ammette pienamente l’applicazione di misure cautelari personali. È cruciale per la difesa conoscere il momento esatto in cui il reato si considera consumato e i limitati margini concessi dalla legge per la ritrattazione, che può operare come causa di non punibilità solo in circostanze ben definite (Art. 376 c.p.).

  • Arresto e Fermo: L’arresto in flagranza e il fermo di indiziato sono non consentiti. L’Art. 476 c.p.p. stabilisce che nel corso dell’udienza (dove si manifesta la falsa testimonianza) l’autorità deve limitarsi ad assicurare le fonti di prova senza procedere all’arresto immediato.
  • Misure Cautelari Personali: A differenza dei reati di false informazioni al P.M. o al difensore, le misure cautelari personali sono pienamente consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.) e possono includere misure custodiali in caso di gravi esigenze cautelari.
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.) data la pena edittale più elevata (da due a sei anni).
  • Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità e Giudizio: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.) e l’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.). I termini custodiali, se applicabili, sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
  • Bene Tutelato e Tipologia del Reato: Il bene tutelato è il valore probatorio delle dichiarazioni rese in giudizio. È classificato come reato proprio (commesso da chi depone come testimone).
  • Forma di Esecuzione e Condotta: La forma di esecuzione è vincolata (implica la deposizione secondo le modalità di legge). Si perfeziona sia per azione (affermare il falso o negare il vero) sia per omissione (tacere ciò che si sa). È di natura istantanea.
  • Prescrizione e Dolo: Il termine di prescrizione è di 6 anni. Richiesto dolo generico (volontà di rendere una dichiarazione non conforme al vero).
  • Tentativo e Benefici: Il Tentativo è ritenuto non configurabile dall’orientamento maggioritario (anche se controverso in specifici casi come l’Art. 257-bis c.p.c.). Sono possibili sia la Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto che la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.).

4. Esempi di casi reali del reato di Falsa testimonianza.

Per comprendere come il reato di Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) si configuri nella prassi, è fondamentale analizzare casi reali che illustrano la violazione dell’assoluto obbligo di verità imposto al testimone in giudizio. Questi esempi chiariscono il limite del dolo generico e, soprattutto, definiscono la ristretta applicazione dell’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) quando la menzogna è l’unica via per evitare l’autoincriminazione.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

La menzogna per autodifesa (esimente riconosciuta).

Maria viene sentita come testimone in un processo per ricettazione. Se avesse detto la verità, avrebbe ammesso di aver acquistato personalmente una parte della merce rubata, cosa che l’avrebbe immediatamente esposta all’accusa di concorso in ricettazione. Per evitare l’accusa penale, dichiara falsamente di non aver mai visto i beni. Maria può invocare l’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.). La Cassazione riconosce questa causa di non punibilità se la dichiarazione mendace è strettamente, immediatamente e inderogabilmente necessaria per salvare sé stessi da un grave nocumento alla libertà (l’accusa penale). La menzogna di Maria è stata l’unica via per evitare l’autoincriminazione.

Menzogna su fatti obiettivi (esimente esclusa).

Giovanni viene sentito come testimone in un processo. Durante la deposizione, gli viene chiesto se avesse firmato un verbale di sommarie informazioni reso in precedenza. Giovanni nega categoricamente di aver apposto la sua firma sul verbale, sebbene sapesse di averlo fatto. La sua firma non era legata direttamente al reato, ma serviva a validare un atto. Giovanni risponde di Falsa testimonianza. L’esimente dello stato di necessità non si applica in questo caso. Mentire su fatti obiettivi o circostanze processuali (come la sottoscrizione di un verbale) che non sono la causa diretta del pericolo di incriminazione propria, non è coperto dall’esimente. La menzogna deve riguardare il contenuto dell’accusa, non i dati di fatto accessori.

Il falso per dolo generico (volontà di alterare).

Luca testimonia in un processo civile. Su una domanda specifica riguardante un incontro d’affari, Luca non ricorda esattamente l’orario, ma, per compiacere la parte che lo ha chiamato e per non sembrare incerto, dichiara deliberatamente un orario che sa essere molto probabilmente sbagliato. Luca commette Falsa testimonianza. Non è necessario provare che Luca volesse aiutare quella parte specifica (dolo specifico), ma è sufficiente il dolo generico: la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione che sapeva essere in difformità dalla verità conosciuta. La sua azione cosciente di alterare il ricordo per “compiacere” integra il dolo.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Falsa testimonianza.

La Corte di Cassazione ha fornito il contributo più importante per l’interpretazione dell’Articolo 372 c.p., poiché ha dovuto bilanciare l’assoluto obbligo di verità imposto al testimone con il fondamentale diritto a non autoincriminarsi tutelato dalla Costituzione. Le sue pronunce sono cruciali per stabilire il limite dell’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) e per definire il momento in cui la falsa dichiarazione è pertinente e rilevante ai fini della consumazione del reato.

La rilevanza dell’esimente: necessità immediata e inderogabile.

Massima: «In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 21987/2023).

Spiegazione: Questa è la pronuncia più recente e importante. Riconosce che l’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) può coprire la falsa testimonianza resa per evitare la propria incriminazione, ma pone un limite rigoroso: la potenziale accusa penale deve essere una conseguenza diretta e inevitabile della deposizione veritiera, non un timore astratto.

L’elemento psicologico: basta il dolo generico.

Massima: «Per l’integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 37482/2014).

Spiegazione: Non è necessario che il testimone abbia agito per un fine specifico (dolo specifico, ad esempio per favorire una parte). È sufficiente la volontà di mentire su ciò che si sa. La difesa deve quindi provare che la dichiarazione mendace è dovuta a errore, lapsus, o difetto di memoria, e non alla volontà consapevole di alterare la verità.

Bene tutelato: esclusivamente lo Stato-collettività.

Massima: «Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 15200/2011).

Spiegazione: Similmente ad altri reati contro la giustizia, il soggetto offeso è lo Stato. Di conseguenza, la persona che ha subito un danno dalla falsa testimonianza (ad esempio, l’imputato) non può opporsi alla richiesta di archiviazione. Può, tuttavia, richiedere il risarcimento del danno in sede civile.

Limite dell’esimente: non copre i fatti obiettivi.

Massima: «… la garanzia della non punibilità [Art. 384 c.p.] copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l’intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 90/2014).

Spiegazione: Questa massima limita l’applicazione dell’esimente: se l’imputato mente su un fatto obiettivo e non direttamente incriminante (es. nega di aver firmato un verbale), il reato di falsa testimonianza sussiste. L’esimente protegge solo la menzogna necessaria per evitare l’accusa, non la menzogna che copre circostanze processuali obiettive.

Pertinenza e rilevanza: valutazione ex ante.

Massima: «In tema di falsa testimonianza, la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità… ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l’efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante” e non “ex post”» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 37649/2021).

Spiegazione: Il giudice deve valutare se la deposizione falsa era rilevante ai fini del processo al momento in cui è stata resa (ex ante). Se, ad esempio, in un secondo momento il processo cambia oggetto e la dichiarazione non è più utile, il reato è comunque perfezionato, perché la valutazione ex ante stabilisce l’offensività.

Nullità o inutilizzabilità della prova: il reato sussiste.

Massima: «In tema di falsa testimonianza, eventuali cause di nullità o di inutilizzabilità della deposizione testimoniale non escludono la configurabilità del reato, a meno che non siano tali da far venire meno la stessa qualifica di testimone» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 35631/2022).

Spiegazione: Il reato di falsa testimonianza è volto a tutelare il corretto funzionamento del processo, indipendentemente dalla validità formale della prova. Anche se la deposizione è viziata da nullità o inutilizzabilità, il reato sussiste se la menzogna è stata pronunciata. Solo se il soggetto non aveva affatto la qualifica sostanziale di testimone il reato viene meno.

Il testimone assistito e il controesame.

Massima: «Risponde del delitto di falsa testimonianza il testimone c.d. assistito che rifiuta di sottoporsi al controesame» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 8206/2016).

Spiegazione: Il testimone assistito (Art. 197-bis c.p.p., persona imputata in un procedimento connesso) ha particolari garanzie. Tuttavia, la Cassazione stabilisce che se decide di testimoniare, ha il pieno obbligo di sottoporsi al controesame e di dire la verità. Il rifiuto di sottoporsi al controesame è equiparato a una reticenza grave, integrando il reato di falsa testimonianza.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Falsa testimonianza.

Il reato di Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) è un delitto di assoluta gravità, punito con la reclusione da due a sei anni e perseguibile d’ufficio. A differenza dei reati di false informazioni in fase d’indagine, che prevedono un regime di sospensione, la falsa testimonianza richiede una reazione difensiva immediata e puntuale data la sua consumazione in aula o in sede giurisdizionale.

La strategia difensiva si concentra su due fronti principali:

  1. Assenza di Dolo o Errore: Si deve dimostrare l’assenza del dolo generico, provando che la dichiarazione non veritiera è stata resa per un errore, un difetto di memoria o una confusione, e non per la volontà consapevole di alterare i fatti noti;
  2. Esimente dello Stato di Necessità: L’applicazione della causa di non punibilità di cui all’Articolo 384 c.p. (salvare sé stessi o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà o nell’onore) è un margine difensivo cruciale. La Cassazione richiede che la menzogna sia stata l’unica e inevitabile via per evitare l’autoincriminazione.

Infine, la difesa deve valutare con urgenza la possibilità di invocare la causa di non punibilità della Ritrattazione (Art. 376 c.p.). Se il reo confessa il vero prima che il giudizio in cui la falsa testimonianza è stata resa sia definito, può essere non punibile, rendendo l’intervento legale tempestivo decisivo.

Data la severità delle pene e la complessità processuale di questo reato, che ammette persino le misure cautelari, è indispensabile agire con una difesa altamente specializzata. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia difensiva solida a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.