Reato di False dichiarazioni al difensore – Articolo 371-ter codice penale

1. Cos’è il reato di False dichiarazioni al difensore.

Il reato di False dichiarazioni al difensore, disciplinato dall’Articolo 371-ter del Codice Penale, è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia. Questa norma è stata introdotta per garantire la correttezza delle indagini difensive (Art. 391-bis c.p.p.), sanzionando chiunque, pur essendo interrogato dal difensore per raccogliere elementi a favore dell’imputato, rende dichiarazioni false.

Il reato è un corollario diretto del 371-bis c.p. (False informazioni al P.M.) ed è cruciale per assicurare la parità tra accusa e difesa nella ricerca della prova. La norma, tuttavia, punisce solo la menzogna attiva (il falso) e non, a differenza del 371-bis c.p., la reticenza o il silenzio. Il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni ha sempre la facoltà di non rispondere.

Come per il 371-bis c.p., il procedimento penale per false dichiarazioni al difensore è sospeso fino alla definizione del procedimento principale. Questo delitto si applica anche quando le dichiarazioni false sono rese nell’ambito della negoziazione assistita. La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni.


2. Testo dell’articolo 371-ter codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere come l’Articolo 371-ter del Codice Penale rafforzi la parità delle armi nel processo, è fondamentale analizzare la sua struttura. La norma sanziona chi, durante le indagini difensive o nella negoziazione assistita, rende dichiarazioni false (menzogna attiva), pur avendo la facoltà di tacere. L’analisi del testo è cruciale anche per la difesa, in quanto stabilisce il meccanismo di sospensione del procedimento penale per il reato, vincolandolo all’esito del procedimento principale.

Nelle ipotesi previste dall’articolo 391 bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma.

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.


3. Note procedurali dell’articolo 371-ter codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista processuale, il reato di False dichiarazioni al difensore (Art. 371-ter c.p.) condivide con l’Art. 371-bis c.p. il cruciale meccanismo di sospensione obbligatoria del procedimento. Tuttavia, il regime cautelare presenta una questione complessa: sebbene siano applicabili solo le misure non custodiali, l’applicabilità dell’arresto in flagranza è dibattuta, sollevando dubbi di disparità costituzionale rispetto ad altri delitti simili contro l’Amministrazione della Giustizia.

  • Arresto in Flagranza: L’arresto è facoltativo in flagranza (Art. 381 c.p.p.). Sebbene la pena massima sia di quattro anni (come per il 371-bis c.p., che esclude l’arresto), per il 371-ter c.p. si ritiene che l’esclusione (Art. 381, comma 4-bis, c.p.p.) non sia formalmente applicabile, sollevando tuttavia fondati dubbi di incostituzionalità per disparità di trattamento.
  • Fermo e Misure Cautelari Personali: Il fermo di indiziato è non consentito. Le misure cautelari sono consentite solo quelle non custodiali (Artt. 280 e 287 c.p.p.).
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
  • Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità e Giudizio: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.) e l’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.).
  • Bene Tutelato e Tipologia del Reato: Il bene tutelato è analogo a quello dell’articolo precedente (la correttezza della fase investigativa). È classificato come reato proprio (della persona avvertita della facoltà di astenersi dal rispondere).
  • Forma di Esecuzione e Svolgimento: La condotta ha forma di esecuzione libera, ma si perfeziona solo per azione (rendere il falso), non essendo punita la reticenza o il silenzio. Il reato è di natura istantanea.
  • Prescrizione e Termini Custodiali: Il termine di prescrizione è di 6 anni. I termini custodiali, se applicabili, sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo generico (consapevolezza e volontà di dichiarare il falso). Il Tentativo è ritenuto non configurabile dall’orientamento maggioritario.
  • Benefici: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono possibili.

4. Esempi di casi reali del reato di False dichiarazioni al difensore.

Per comprendere come si configura il reato di False dichiarazioni al difensore (Art. 371-ter c.p.) nella prassi, è fondamentale analizzare casi reali che illustrano il suo scopo: rafforzare la parità delle armi garantendo la correttezza delle indagini difensive. Questi esempi chiariscono come il delitto punisca esclusivamente la menzogna attiva (il falso) e si applichi anche a contesti non strettamente processuali, come la negoziazione assistita, purché il soggetto, avvisato, non si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Menzogna al difensore per proteggere la moglie.

Luca viene contattato dal difensore di un imputato in un procedimento per appropriazione indebita, al fine di raccogliere dichiarazioni a difesa. Luca sa che la colpevole è sua moglie (non indagata) e, per proteggerla, rende al difensore dichiarazioni false sul giorno del fatto, affermando che la moglie era con lui e non sul luogo del reato. Luca commette il reato di False dichiarazioni al difensore (Art. 371-ter c.p.). La legge non punisce il silenzio, ma punisce la menzogna attiva resa dopo essere stato avvertito della facoltà di non rispondere. Il reato si configura perché la dichiarazione falsa è volta a sviare le indagini difensive.

Falsità in sede di negoziazione assistita.

Giovanni è parte in una procedura di negoziazione assistita per una controversia civile. Per rafforzare la sua posizione e indebolire quella dell’avversario, rende al proprio avvocato dichiarazioni scritte false su fatti che sono poi rilevanti in un successivo giudizio. Il reato si applica anche alle false dichiarazioni rese nell’ambito della negoziazione assistita (Legge n. 162/2014, richiamata dal terzo comma dell’Art. 371-ter c.p.). Giovanni è punibile perché ha reso dichiarazioni false in un contesto che la legge parifica al processo penale per tutelare la correttezza della prova.

Falsa dichiarazione per evitare ritorsioni (tentativo di difesa).

Marco, a conoscenza di un’associazione a delinquere, viene sentito dal difensore di uno degli imputati. Marco rende dichiarazioni false negando la conoscenza di qualsiasi dettaglio, temendo ritorsioni violente da parte dell’organizzazione. Marco è comunque punibile per False dichiarazioni al difensore. A differenza del 371-bis c.p., la Cassazione ha raramente concesso l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) in questo contesto (sebbene l’esimente sia astrattamente applicabile in casi estremi). Poiché ha scelto di parlare, aveva l’obbligo di dire la verità su ciò che sapeva, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di False dichiarazioni al difensore.

La Corte di Cassazione ha fornito pronunce essenziali per definire l’ambito d’applicazione dell’Articolo 371-ter c.p., in particolare chiarendo la sua natura di delitto che offende unicamente l’Amministrazione della Giustizia. Le decisioni della Suprema Corte sono cruciali per stabilire che la persona offesa dal reato è esclusivamente lo Stato-collettività, con importanti riflessi sulla possibilità per il denunciante di intervenire nel procedimento. Inoltre, la giurisprudenza ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione del principio di stretta legalità in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione.

Bene tutelato: esclusivamente lo Stato-collettività.

Massima: «È inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta, ex art. 410 cod. proc. pen., dal denunciante in qualità di danneggiato dal reato di false dichiarazioni rese al difensore, in quanto persona offesa da tale reato deve ritenersi esclusivamente lo Stato-collettività» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 27385/2006).

Spiegazione: Questa pronuncia è fondamentale e chiarisce la natura del delitto: la persona offesa non è né l’imputato né il difensore ingannato, bensì lo Stato e l’Amministrazione della Giustizia. Questo significa che, sebbene la falsa dichiarazione crei un danno pratico (sviando la strategia difensiva), il denunciante non ha il diritto di opporsi all’archiviazione del procedimento per l’Art. 371-ter c.p. La difesa deve concentrarsi unicamente sulla lesione dell’interesse pubblico (il bene giuridico tutelato).

Principio di stretta legalità: nessuna sospensione implicita della prescrizione.

Massima: «Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull’efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 44261/2013).

Spiegazione: Sebbene questa massima si riferisse alla Calunnia, essa applica un principio generale di cruciale rilevanza per l’Art. 371-ter c.p. La legge prevede un meccanismo di sospensione obbligatoria del procedimento per l’Art. 371-ter c.p. (comma 2), ma questa sospensione non si estende automaticamente alla prescrizione del reato stesso, a meno che non sia espressamente previsto. La difesa deve quindi monitorare attentamente il decorso dei 6 anni di prescrizione (termine base), anche in presenza della sospensione del processo, per poter invocare tempestivamente l’estinzione del reato.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di False dichiarazioni al difensore.

Il reato di False dichiarazioni al difensore (Art. 371-ter c.p.) è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia, punito con la reclusione fino a quattro anni e procedibile d’ufficio, che si configura quando si rende una dichiarazione falsa a un difensore nelle indagini difensive o nella negoziazione assistita, pur non essendosi avvalsi della facoltà di non rispondere.

La chiave della difesa risiede nella comprensione del cruciale meccanismo di sospensione del procedimento, che ritarda l’azione penale per il 371-ter c.p. in attesa dell’esito del procedimento principale. La strategia legale deve concentrarsi sulla prova della mancanza di dolo o sulla valutazione dell’applicazione della causa di non punibilità dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) se si è agito sotto minaccia o per un pericolo inevitabile. È fondamentale che la difesa valuti se la menzogna rientrava in una sfera di autotutela o se era volta a ingannare il sistema probatorio.

Dato che l’azione penale è innescata d’ufficio e la Cassazione ha stabilito che la persona offesa è esclusivamente lo Stato, è indispensabile agire immediatamente con una difesa specializzata. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia difensiva solida a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.