1. Cos’è il reato di False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale.
Il reato di False informazioni al Pubblico Ministero (P.M.), disciplinato dall’Articolo 371-bis del Codice Penale, è un grave delitto contro l’Amministrazione della Giustizia. La norma sanziona chiunque, essendo richiesto dal P.M. o dal Procuratore della Corte Penale Internazionale di fornire elementi utili alle indagini, mente (dichiarazioni false) o tace, in tutto o in parte, ciò che sa.
Questo delitto colpisce la formazione della prova nella fase preliminare dell’indagine, garantendo l’attendibilità delle informazioni raccolte dall’Autorità Giudiziaria. La legge punisce due condotte alternative: la menzogna attiva (il falso) e la menzogna omissiva (il silenzio o la reticenza).
Un elemento cruciale di questo reato è il meccanismo di sospensione: il procedimento penale per il 371-bis c.p. è, di regola, sospeso fino a quando il procedimento principale nel quale le informazioni sono state acquisite non sia stato definito (con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di primo grado). Questa sospensione è prevista per evitare che la persona ascoltata si difenda incolpando sé stessa. Le disposizioni si applicano anche quando le informazioni sono richieste dal difensore nell’ambito delle sue indagini difensive.
2. Testo dell’articolo 371-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la ratio e la severità della norma, è fondamentale analizzare come l’Articolo 371-bis del Codice Penale sanzioni chi intralcia le indagini preliminari del Pubblico Ministero. La norma stabilisce pene per due condotte alternative: rendere il falso (menzogna attiva) o tacere ciò che si sa (menzogna omissiva). Cruciale per la difesa è la comprensione del meccanismo di sospensione del procedimento, che vincola l’azione penale per questo delitto all’esito del procedimento principale nel quale le informazioni sono state richieste.
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391 bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.
3. Note procedurali dell’articolo 371-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di False informazioni al P.M. (Art. 371-bis c.p.) presenta un regime cautelare blando, con esclusione dell’arresto in flagranza e applicabilità delle sole misure non custodiali. Elemento cruciale della disciplina è il meccanismo di sospensione obbligatoria del procedimento per Art. 371-bis, che vincola l’azione penale del delitto che colpisce la prova all’esito del procedimento principale nel quale le informazioni sono state acquisite.
- Arresto e Fermo: L’arresto in flagranza e il fermo di indiziato sono non consentiti (Art. 381, comma 4-bis, c.p.p.), data la pena edittale contenuta (fino a quattro anni).
- Misure Cautelari Personali: Sono consentite solo le misure non custodiali (Artt. 280 e 287 c.p.p.). Le misure restrittive della libertà (custodia cautelare) non sono applicabili.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
- Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
- Procedibilità e Giudizio: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.) e l’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Tipologia del Reato: La norma protegge la prova legale e la correttezza della fase investigativa. È classificato come reato proprio (pur se la richiesta formale del P.M. o del difensore funge più da presupposto).
- Forma di Esecuzione e Svolgimento: La condotta ha forma di esecuzione libera, potendo essere commessa sia per azione (dichiarare il falso) sia per omissione (tacere ciò che si sa). È di natura istantanea.
- Prescrizione e Termini Custodiali: Il termine di prescrizione è di 6 anni. I termini custodiali, se applicabili, sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo generico (consapevolezza e volontà di dichiarare il falso o tacere il vero). Il Tentativo è ritenuto non configurabile dall’orientamento maggioritario.
- Benefici: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono possibili.
4. Esempi di casi reali del reato di False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale.
Per comprendere come si configura il reato di False informazioni al P.M. (Art. 371-bis c.p.) nella prassi, è cruciale analizzare casi reali che illustrano le due condotte punibili (la menzogna attiva e la reticenza) e, soprattutto, i limiti alla punibilità stabiliti dalla giurisprudenza. Questi esempi chiariscono quando la falsa dichiarazione è assorbita in un altro reato (come il Favoreggiamento) e quando l’imputato può legittimamente tacere o fornire il falso per tutelare il proprio diritto di difesa.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Menzogna per coprire un terzo (assorbimento del favoreggiamento).
Luca viene convocato dal P.M. per fornire informazioni su un incidente stradale con omissione di soccorso commesso dal suo datore di lavoro, Giovanni. Luca, pur sapendo che Giovanni era alla guida, dichiara falsamente al P.M. che l’auto era parcheggiata al momento del fatto. Luca commette False informazioni al P.M. (Art. 371-bis c.p.). La sua condotta rientra anche nel Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) perché aiuta Giovanni a eludere le indagini. Tuttavia, la Cassazione stabilisce che l’ipotesi specifica del 371-bis c.p. assorbe il Favoreggiamento, e Luca risponde solo del primo reato.
Silenzio sui correi (diritto a non incolpare altri).
Giovanni viene sentito dal P.M. come persona informata sui fatti e confessa il proprio coinvolgimento in una truffa commessa in concorso. Tuttavia, Giovanni si rifiuta di fornire i nomi degli altri complici (i “correi”) che hanno partecipato al reato. Giovanni non commette il reato di False informazioni al P.M. non rispondendo sui correi. Pur essendo tenuto a dire la verità sui fatti che conosce, non è punibile se tace sui nomi di coloro che lo hanno aiutato a commettere il reato, in quanto questo rappresenta una forma di tutela implicita del diritto di non autoincriminazione.
La menzogna per autodifesa (causa di non punibilità).
Marco viene sentito dal P.M. su un episodio di ricettazione di cui era a conoscenza, ma non indagato. Temendo che dire la verità lo incrimini per concorso, Marco fornisce al P.M. dichiarazioni false su dove si trovasse al momento del fatto per proteggere sé stesso. Se al momento della falsa dichiarazione non vi erano indizi di colpevolezza a carico di Marco, la Cassazione ha applicato la causa di non punibilità dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) per tutelare il suo diritto a non autoincriminarsi. La difesa deve provare che la menzogna era finalizzata solo ad evitare la propria incriminazione in quel momento.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale.
La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo essenziale nel definire l’ambito applicativo dell’Articolo 371-bis c.p., chiarindo come il delitto si configuri come reato speciale che prevale sul Favoreggiamento personale. Le sue pronunce sono cruciali per individuare i confini tra la menzogna punibile e il legittimo diritto di difesa e per interpretare la norma eccezionale che stabilisce l’obbligatoria sospensione del procedimento per Art. 371-bis fino alla definizione del procedimento principale.
Discrimine cruciale: assorbimento nel Favoreggiamento.
Massima: «In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all’art.371-bis cod.pen. si pone in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all’art.378 cod.pen., pertanto non è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, determinandosi l’assorbimento della meno grave ipotesi di favoreggiamento nel più grave reato di false dichiarazioni» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 44698/2019).
Spiegazione: Questa è la massima più importante. Se un soggetto mente al P.M. per aiutare un terzo (condotta di Favoreggiamento), risponde unicamente del reato di False informazioni al P.M. (Art. 371-bis c.p.) in quanto più specifico e più grave, con assorbimento del Favoreggiamento.
Diritto di difesa e causa di non punibilità (Art. 384 c.p.).
Massima: «Non è punibile per il reato di cui all’art. 371 bis c.p. la persona informata sui fatti che abbia reso false dichiarazioni al pubblico ministero al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminata per reati in precedenza commessi e in ordine ai quali, al momento in cui è stata sentita, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 11874/2003).
Spiegazione: Questa è l’eccezione cruciale. Se l’individuo rende dichiarazioni false per evitare una propria incriminazione (sebbene al momento non indagato), si applica la causa di non punibilità dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) in virtù dell’autodifesa, purché non esistano indizi a suo carico al momento della dichiarazione.
Elemento materiale: falsità su ciò che si conosce (dolo generico).
Massima: «L’elemento materiale del delitto di false dichiarazioni al pubblico ministero non consiste nella difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è interrogata: … la persona informata sui fatti è tenuta… ad esporre fedelmente e lealmente al pubblico ministero ciò che conosce, per cognizione diretta od indiretta…» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 35329/2003).
Spiegazione: Il reato non richiede che la dichiarazione sia oggettivamente falsa nel mondo reale, ma che sia falsa rispetto a ciò che l’agente sa. Il dolo generico è sufficiente, basando l’accusa sulla volontà di mentire su ciò che si è a conoscenza.
Ambiti di immunità: il rifiuto di incolpare correi.
Massima: «Non è punibile per il reato di cui all’art. 371 bis c.p. la persona informata sui fatti che, dopo essersi accusata di un reato concorsuale, rifiuti di dichiarare al pubblico ministero i nominativi dei correi» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 26583/2008).
Spiegazione: Se il soggetto, dopo essersi auto-incriminato per un reato commesso in concorso, si avvale della facoltà di non rispondere sulle responsabilità altrui, non commette reato. Questo è un’applicazione implicita del diritto di non autoincriminazione, esteso al rifiuto di incolpare i propri complici.
Limite cautelare: l’inapplicabilità della sospensione alla falsa testimonianza.
Massima: «La disposizione di cui all’art. 371 bis, comma secondo, c.p.p., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 42904/2010).
Spiegazione: Il meccanismo di sospensione obbligatoria è una norma eccezionale prevista solo per Art. 371-bis c.p. e non è estendibile ad altri reati contro la giustizia (come la falsa testimonianza). Questa sospensione è cruciale per la difesa, in quanto ritarda il procedimento contro il dichiarante.
Discrimine con la calunnia (innovazione dei fatti).
Massima: «Deve escludersi l’assorbimento del delitto di cui all’art. 371 “bis”, c.p., in quello di calunnia, quando le false informazioni rese al P.M. non si esauriscano nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni rilevanti come fatti di calunnia, ma ne rappresentino un’evoluzione innovativa, attraverso la falsa rappresentazione di fatti diversi in tempi diversi, realizzando in tal modo autonome e diverse fattispecie incriminatrici» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 16558/2011).
Spiegazione: Se un soggetto in precedenza ha calunniato Tizio e poi ripete la stessa accusa falsa al P.M., generalmente il reato è solo Calunnia. Tuttavia, se le nuove false dichiarazioni innovano la verità (aggiungendo o modificando fatti), possono configurare un autonomo concorso tra Calunnia e Art. 371-bis c.p., aggravando la posizione dell’agente.
Ambito di applicazione: anche indagini non ancora delineate.
Massima: «È configurabile la condotta materiale del reato di cui all’art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal P.M. riguardino una notizia di reato non ancora delineata» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 9137/2009).
Spiegazione: Il reato ha un campo di applicazione molto ampio e non è limitato solo alle indagini formali. Colpisce la menzogna ogni volta che il P.M. richiede informazioni per qualunque accertamento preliminare, indipendentemente dalla precisa configurazione della notizia di reato.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale.
Il reato di False informazioni al P.M. (Art. 371-bis c.p.) è un delitto grave contro l’Amministrazione della Giustizia, punito con la reclusione fino a quattro anni e procedibile d’ufficio, che si configura rendendo dichiarazioni false o tacendo ciò che si sa.
La chiave della difesa risiede nella comprensione del cruciale meccanismo di sospensione del procedimento, che ritarda l’azione penale in attesa dell’esito del procedimento principale. La strategia legale deve concentrarsi sulla prova della mancanza di dolo o, in alternativa, sull’applicazione della causa di non punibilità dello stato di necessità (Art. 384 c.p.) se si è agito per sottrarsi al pericolo di una propria incriminazione, pur non essendo ancora indagati. È essenziale che la difesa valuti se la menzogna era finalizzata unicamente alla propria incolumità processuale, e non a coprire terzi (poiché in quel caso si incorrerebbe nel 371-bis c.p.).
Dato che l’azione penale è innescata d’ufficio e i rischi di concorso con reati più gravi (come la Calunnia o l’aggravamento del Favoreggiamento) sono elevati, è indispensabile agire immediatamente con una difesa specializzata. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia difensiva solida a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.
