Reato di Invasione di terreni o edifici (articolo 633 codice penale)

1. Introduzione al reato di Invasione di terreni o edifici

L’invasione di terreni o edifici è un reato previsto dall’articolo 633 del Codice Penale, collocato nel Libro II, Titolo XIII, Capo I, dedicato ai delitti contro il patrimonio, in particolare quelli commessi mediante violenza sulle cose. La norma punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, siano essi pubblici o privati, con l’intento di occuparli o trarne profitto. La pena base è la reclusione da uno a tre anni e una multa, ma può aumentare se il reato è commesso da più persone o da soggetti armati. In genere, si procede a querela di parte, salvo circostanze aggravanti che rendono il procedimento penale d’ufficio.

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2. Testo dell’articolo 633 codice penale: condotte punite e pene previste

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

3. Note procedurali dell’articolo 633 codice penale

  • Arresto in flagranza: Non è consentito per il comma 1, mentre è facoltativo per il comma 2, ai sensi dell’articolo 381 c.p.p.
  • Fermo di indiziato di delitto: Non è consentito in alcun caso.
  • Misure cautelari personali: Per il comma 1, non sono previste misure cautelari. Per il comma 2, sono consentite solo misure non custodiali, come previsto dagli articoli 280 e 287 c.p.p.. In particolare, gli arresti domiciliari non possono essere scontati nell’immobile occupato abusivamente (art. 284 c.p.p.).
  • Intercettazioni telefoniche e ambientali: Sono ammesse come mezzo di ricerca della prova per le ipotesi previste dal comma 2 e, in parte, dal comma 3 (art. 266 c.p.p., lettera J-ter).
  • Competenza dell’Autorità Giudiziaria:
  • Comma 1: La competenza è del Giudice di pace (art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274/2000). Tuttavia, se ricorrono l’aggravante prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274/2000, o quella dell’art. 639-bis c.p., la competenza passa al Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.).
  • Commi 2 e 3: La competenza è sempre del Tribunale monocratico.
  • Sanzioni applicabili dal Giudice di pace: Se competente, può applicare una multa da 774 a 2.582 euro, permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi (art. 52 D.Lgs. n. 274/2000).
  • Procedibilità:
  • Comma 1: A querela di parte (art. 336 c.p.p.).
  • Comma 2 e parte del comma 3: D’ufficio (art. 50 c.p.p.), se ricorrono le aggravanti dell’art. 639-bis c.p.
  • Udienza preliminare: Non prevista, il procedimento segue il rito direttissimo (art. 550 c.p.p.).
  • Termini di custodia cautelare:
  • Comma 2 e parte del comma 3: I termini sono brevi, trattandosi di misure non custodiali (art. 303 c.p.p.).
  • Se si applicano arresti domiciliari, si seguono i termini dell’art. 303 c.p.p..
  • Per altre misure coercitive, i termini sono raddoppiati (art. 308 c.p.p.).
  • Bene giuridico tutelato: L’inviolabilità del patrimonio immobiliare.
  • Tipologia di reato: Comune, può essere commesso da chiunque.
  • Modalità di esecuzione: Il reato ha forma di esecuzione libera, ossia può essere commesso con qualsiasi mezzo.
  • Svolgimento della condotta: Si perfeziona con un’azione materiale di invasione del terreno o dell’edificio.
  • Natura del reato:
  • L’orientamento prevalente lo considera permanente, ossia si protrae nel tempo finché dura l’occupazione.
  • Un’altra tesi sostiene che la permanenza cessa con l’invasione, poiché l’occupazione successiva costituirebbe un post factum non punibile.
  • La Cassazione ha confermato che il reato non può essere ritenuto in flagranza per tutta la durata dell’occupazione, evitando di equipararlo a un’usucapione illecita.
  • Prescrizione: Il termine di prescrizione è 6 anni.
  • Elemento psicologico: È richiesto il dolo specifico, con la consapevolezza dell’arbitrarietà dell’invasione e l’intenzione di trarre profitto o occupare l’immobile.
  • Tentativo: Configurabile, se l’azione non si perfeziona ma è idonea a realizzare il reato.
  • Non punibilità per tenuità del fatto: Possibile, salvo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000 per la competenza del Giudice di pace.
  • Messa alla prova (art. 168-bis c.p.): Ammessa. Se il procedimento è davanti al Giudice di pace, si applicano le limitazioni previste dagli articoli 35 e 54 D.Lgs. n. 274/2000.

4. Esempi pratici del reato di Invasione di terreni o edifici

Esempi dalla parte del presunto autore del reato

  • L’occupazione dell’alloggio popolare dopo la morte del titolare
  • Giovanni viveva da anni con suo padre in un alloggio di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnato a quest’ultimo. Alla morte del padre, Giovanni ha deciso di restare nella casa senza fare domanda per un nuovo assegnamento e senza alcun titolo legale. Continuava a comportarsi come se fosse il legittimo assegnatario, pagando anche le utenze e rifiutando di lasciare l’immobile. Dopo una segnalazione dell’ente gestore, è stato denunciato per invasione di edificio ai sensi dell’art. 633 c.p., in quanto la sua permanenza era arbitraria.
  • L’occupazione di un immobile pignorato in attesa della vendita all’asta

Stefano era proprietario di un appartamento che, a causa di debiti non pagati, era stato pignorato e messo all’asta. Nonostante l’intervento del custode giudiziario, Stefano ha continuato a vivere nell’immobile, impedendo la presa di possesso da parte dell’autorità. Dopo la querela del custode e del creditore procedente, è stato accusato di occupazione abusiva di immobile sottoposto a procedura esecutiva.

  • L’occupazione abusiva di un ufficio comunale per protesta

Un gruppo di attivisti, tra cui Luca, ha fatto irruzione nella sede dell’ufficio comunale per l’assegnazione degli alloggi popolari, protestando contro la mancata assegnazione di una casa a un disabile. Il gruppo ha occupato l’ufficio per diversi giorni, impedendo il normale svolgimento delle attività. Sebbene non avessero intenzione di stabilirvisi in modo permanente, la loro condotta è stata considerata una invasione arbitraria con finalità di utilizzazione dell’immobile e, pertanto, Luca è stato denunciato ai sensi dell’art. 633 c.p.

Esempi dalla parte della persona offesa

  • L’imprenditore che trova il suo capannone occupato da estranei
    Antonio, titolare di una piccola azienda, possedeva un capannone industriale inutilizzato da qualche mese. Quando ha deciso di affittarlo, ha scoperto che un gruppo di persone vi si era insediato senza autorizzazione, utilizzandolo come ricovero. Dopo aver tentato invano di farli andare via, ha sporto querela e gli occupanti sono stati denunciati per invasione di edificio.
  • L’agricoltore che subisce l’occupazione del suo terreno da parte di vicini
    Francesco possedeva un terreno agricolo vicino a un altro fondo coltivato. Il proprietario confinante, senza alcun titolo, ha iniziato a passare con i mezzi agricoli sul terreno di Francesco, devastando le coltivazioni e alterando la destinazione d’uso del fondo. Dopo ripetuti avvisi inascoltati, Francesco ha denunciato il vicino per invasione di terreno ai sensi dell’art. 633 c.p., poiché la sua condotta rappresentava una turbativa concreta del diritto di proprietà.
  • L’ente pubblico che scopre l’occupazione abusiva di un edificio destinato a servizi sociali
    Un Comune aveva destinato un edificio pubblico alla creazione di un centro per assistenza ai senzatetto. Prima che i lavori iniziassero, un gruppo di persone vi si era insediato abusivamente, trasformandolo in un’abitazione di fortuna. Dopo numerosi tentativi di sgombero, il Comune ha segnalato l’accaduto alle autorità, che hanno proceduto d’ufficio per il reato di invasione di edificio pubblico.

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5. Massime della Cassazione sul reato di Invasione di terreni o edifici

1. Occupazione di alloggi popolari dopo la morte dell’assegnatario

  • Massima:
  • “Integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come ‘dominus’ o possessore.”
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27041 del 24 marzo 2023)
  • Spiegazione:

Se una persona vive in un alloggio popolare con un familiare assegnatario e, dopo la morte di quest’ultimo, decide di continuare a occupare l’immobile senza titolo, si configura il reato di invasione di edifici. Il rapporto di parentela non legittima il diritto di rimanere nell’immobile senza una nuova assegnazione regolare.

2. Occupazione di immobili sottoposti a pignoramento

  • Massima:

“Ai fini della procedibilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell’interesse al mantenimento dell’immobile in buone condizioni.”

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3103 del 23 novembre 2022)

  • Spiegazione:

Quando un immobile è stato pignorato e messo all’asta, sia il proprietario originario (fino al completamento della procedura) che il creditore procedente hanno diritto a denunciare l’occupazione abusiva. Questo avviene per garantire che l’immobile resti in condizioni adeguate alla vendita.

3. Invasione di edifici pubblici e beni destinati a uso collettivo

  • Massima:

“Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi ‘pubblici’ – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e ‘destinati ad uso pubblico’ quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.”

(Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 27249 del 17 maggio 2022)

  • Spiegazione:

Il reato di invasione di edifici pubblici si configura non solo nei confronti di beni demaniali, ma anche di immobili di proprietà pubblica destinati a un uso collettivo. Se un privato invade un bene utilizzato per un servizio pubblico, la denuncia può avvenire d’ufficio, senza necessità di querela da parte di un soggetto specifico.

4. L’invasione non deve necessariamente essere violenta

  • Massima:

“Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di ‘invasione’ non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce ‘arbitrariamente’, ossia ‘contra ius’ in quanto privo del diritto d’accesso.”

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29657 del 27 marzo 2019)

  • Spiegazione:

Per configurare il reato di invasione di terreni o edifici, non è necessario che l’ingresso sia stato compiuto con violenza o effrazione. È sufficiente che l’accesso avvenga senza autorizzazione e contro la volontà del proprietario.

5. Il dolo nel reato di invasione di edifici

  • Massima:

“Ai fini del dolo specifico richiesto dall’art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l’altrui bene ma anche il fine di occupare l’immobile o di trarne profitto.”

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19148 del 7 maggio 2019)

  • Spiegazione:

Perché si configuri il reato di invasione di edifici, non basta che una persona entri in una proprietà altrui senza permesso. Deve esserci anche il dolo specifico, cioè l’intenzione di occuparlo stabilmente o di trarne un vantaggio personale. Se l’accesso è occasionale o giustificato da un titolo valido, il reato non sussiste.

6. Occupazione di immobili pignorati: legittimazione del custode giudiziario

  • Massima:

“Ai fini della procedibilità del reato di cui all’art. 633 cod. pen. avente ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, il custode giudiziario è legittimato a proporre querela ai sensi dell’art. 120 cod. pen.”

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24272 del 1 aprile 2022)

  • Spiegazione:

Quando un immobile è pignorato, il custode giudiziario ha il potere di denunciare eventuali occupazioni abusive. Questo perché il custode ha l’incarico di tutelare l’immobile fino alla vendita all’asta e garantire che resti disponibile per la procedura esecutiva.

7. L’occupazione con finalità di protesta può non integrare il reato

  • Massima:

“In tema di invasione di pubblici edifici, l’utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l’utilizzazione del bene, sicché non integra il reato l’accesso all’edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull’immobile da parte dell’agente al fine di goderne.”

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26234 del 13 giugno 2019)

  • Spiegazione:

Se una persona entra in un edificio pubblico per manifestare o protestare, senza l’intenzione di occuparlo stabilmente o di trarne un vantaggio personale, il reato potrebbe non sussistere. Tuttavia, se l’azione impedisce il normale utilizzo dell’immobile o crea danni, la condotta può comunque essere punita con altre fattispecie di reato.

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6. Conclusioni sul reato di Invasione di terreni o edifici

Il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del Codice Penale, si configura quando una persona entra arbitrariamente in un immobile o un terreno altrui, pubblico o privato, con l’intenzione di occuparlo o trarne profitto. La Cassazione ha chiarito che il reato può riguardare sia immobili di edilizia residenziale pubblica, quando chi vi abita non ha più titolo per farlo, sia immobili pignorati, quando il debitore vi rimane nonostante la procedura esecutiva. Inoltre, può essere perseguito d’ufficio se riguarda edifici pubblici o beni destinati a un uso collettivo.

Non è necessario che l’invasione avvenga con violenza: basta che l’ingresso sia senza autorizzazione e contro la volontà del proprietario. Tuttavia, affinché vi sia responsabilità penale, è richiesto il dolo specifico, cioè la consapevolezza dell’arbitrarietà della condotta e l’intenzione di stabilire un possesso o ottenere un vantaggio. Alcune situazioni, come l’accesso a un edificio per motivi di protesta senza intento di occupazione, potrebbero non integrare il reato di invasione.

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