1. Cos’è il reato di Femminicidio.
Il reato di Femminicidio, introdotto dal nuovo Articolo 577-bis del Codice Penale, non è una fattispecie autonoma, ma una speciale e aggravata forma di omicidio volontario (Art. 575 c.p.).
Questa norma eleva l’omicidio di una donna alla massima pena – l’ergastolo – quando il fatto è commesso con una specifica motivazione soggettiva legata al genere. Il delitto si configura se la morte è causata come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
L’elemento strategico cruciale per l’accusa è provare il movente di genere (il “perché è una donna”), che trasforma l’omicidio standard in questo delitto qualificato, garantendo il massimo rigore sanzionatorio anche in presenza di circostanze attenuanti.
2. Testo dell’articolo 577-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere il rigore del nuovo reato, è fondamentale analizzare come l’Articolo 577-bis del Codice Penale sanziona il movente di genere e limita drasticamente l’applicazione degli sconti di pena, stabilendo di fatto l’ergastolo come pena di base.
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.
3. Note procedurali dell’articolo 577-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Data la pena base dell’ergastolo, il reato di Femminicidio innesca un regime processuale di massima severità. È fondamentale conoscere i criteri che determinano l’arresto obbligatorio, l’ammissibilità di ogni strumento investigativo (comprese le intercettazioni estese) e, soprattutto, la competenza esclusiva della Corte d’Assise, elementi cruciali per la difesa e per valutare il rischio di una sanzione imprescrittibile.
- Arresto in Flagranza: L’arresto è obbligatorio in caso di flagranza di reato (Art. 380 c.p.p.), dato che la pena base è l’ergastolo.
- Fermo di Indiziato di Delitto: Il fermo è sempre consentito (Art. 384 c.p.p.).
- Misure Cautelari Personali: Le misure restrittive della libertà personale sono pienamente consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.) e, data la pena, il provvedimento è di solito la custodia cautelare in carcere.
- Intercettazioni: Sono sempre ammesse (Art. 266 c.p.p.) in quanto reato punito con l’ergastolo. Si applica la disciplina estensiva, compreso l’uso del captatore informatico (trojan).
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza spetta in via esclusiva alla Corte d’Assise (Art. 5, lett. a, c.p.p.).
- Prescrizione: Il reato è imprescrittibile (Art. 157, c. 6, c.p.) in quanto punito con l’ergastolo.
- Delitto Ostativo: L’Art. 577-bis c.p. rientra tra i delitti ostativi (Art. 4-bis, L. 354/75), limitando drasticamente l’accesso ai benefici penitenziari.
4. Esempi di casi reali del reato di Femminicidio.
Per comprendere l’applicazione del nuovo Art. 577-bis c.p., è fondamentale analizzare i casi in cui l’omicidio di una donna è legato al movente di genere (odio, controllo o rifiuto affettivo).
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Omicidio come Atto di Prevaricazione (Contesto di Violenza Domestica): Luca uccide la moglie Anna quando questa decide di andarsene di casa, agendo per impedirle di uscire dal suo controllo. La presenza di una storia pregressa di violenza domestica è la prova principe del movente di genere, che esclude l’applicazione di attenuanti generiche.
Omicidio per Rifiuto di Relazione (Controllo/Dominio): Giovanni uccide l’ex compagna Laura perché non accetta la sua libertà di autodeterminazione e la fine del rapporto. Questo caso rientra perfettamente nella causale “in relazione al rifiuto della donna di mantenere un rapporto affettivo” o come atto di controllo/dominio, configurando il Femminicidio e l’ergastolo.
Atto di Odio e Discriminazione (In Quanto Donna): Marco uccide una collega Sofia, con cui aveva solo brevi interazioni, mosso da un generico odio di genere (dimostrabile da prove esterne come post o dichiarazioni). L’omicidio è qualificato come atto di odio o discriminazione in quanto donna.
5. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Femminicidio.
Il nuovo reato di Femminicidio (Art. 577-bis c.p.) è un delitto punito con la pena massima dell’ergastolo. La legge limita drasticamente l’applicazione di circostanze attenuanti, stabilendo un minimo di 24 o 15 anni di reclusione anche se l’attenuante è ritenuta prevalente.
La strategia di difesa, di competenza esclusiva della Corte d’Assise, si concentra sul contestare il movente di genere (odio, controllo, rifiuto affettivo), che è l’elemento qualificante del reato. Non riuscire a contestare tale movente significa affrontare l’ergastolo e lo status di delitto ostativo.
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